Nelle giornate del 29 e del 30 dicembre 2015 sono stati sottoscritti l’Accordo Interconfederale Regionale sulle procedure di attivazione dell’ammortizzatore in deroga per il comparto artigiano e le Linee Guida della Regione Veneto sulla CIG in deroga per l’anno 2016.
Tali accordi contengono la regolamentazione del trattamento di CIG in deroga per l’anno 2016, coordinando la normativa nazionale e regionale per l’accesso all’ammortizzatore in deroga con le novità introdotte dal D. Lgs. 148/2015 in materia di Fondi di Solidarietà. Al riguardo si ricorda che, per quanto riguarda il comparto artigiano, il 10 dicembre 2015 è stato siglato l’accordo di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA) alle disposizioni dell’art. 27 del D. Lgs. 148/2015 (notizia di prossima pubblicazione). Il Fondo, tuttavia, non è ancora formalmente operativo e non ha attivato le prestazioni a favore dei dipendenti. Pertanto, le aziende artigiane possono richiedere la CIG in deroga, secondo le modalità di seguito specificate, ma il trattamento cesserà dalla data in cui il Fondo inizia ad erogare le prestazioni. In questo caso solo dopo aver superato il limite temporale di fruizione delle prestazioni erogate dal Fondo, sarà possibile richiedere la CIG in deroga (per 3 mesi o per la parte residua) unicamente per salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva.
Forniamo di seguito una sintesi combinata dei menzionati accordi, specificando i requisiti per l’accesso alla CIG in Deroga per l’anno 2016, le note operative e la procedura da utilizzare nella provincia di Vicenza.
I soggetti destinatari del trattamento di CIG in deroga per l’anno 2016 sono i lavoratori subordinati con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio monocommessa e lavoratori somministrati (per questi ultimi la richiesta di CIG in Deroga viene presentata dall’Agenzia di somministrazione).
Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.
È necessario che il lavoratore abbia un’anzianità di servizio presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data d’inizio del periodo d’intervento. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.
Allo scopo di fruire della CIG in Deroga, l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore), compresi gli istituti di fonte contrattuale. Si precisa che per “ferie residue e maturate” si intendono quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, ad esclusione delle ferie programmate (es. chiusure aziendali). L’Accordo Interconfederale specifica che le ferie maturate nell’anno di riferimento devono considerarsi già programmate per le chiusure aziendali, ivi comprese le fermate produttive.
La durata massima del trattamento di CIG in Deroga per il 2016 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) è di 3 mesi, pari a 13 settimane: si ricorda che non si tratta di 3 mesi fruiti ma di 3 mesi concessi. In pratica ciò che si richiede tramite CO Veneto è ritenuto consumato anche se poi non sarà effettivamente fruito.
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del fondo di integrazione salariale, che abbiano superato i limiti temporali previsti per il trattamento CIGO/CIGS o per le prestazioni dei rispettivi Fondi di appartenenza, l’accesso alla CIG in deroga è ammesso, nel rispetto del limite temporale di 3 mesi (13 settimane), unicamente in caso di salvaguardia dei livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva.
Si ricorda che la domanda di CIG in deroga deve essere presentate in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo e delle eventuali comunicazioni aggiuntive, entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione (ovvero dall’inizio dello spezzone di sospensione nel caso di più domande con medesimo verbale) o la riduzione dell’orario di lavoro.
I provvedimenti di concessione saranno adottati in ordine di presentazione delle domande, di norma, entro 30 giorni (termine ordinatorio) dalla presentazione dell’istanza, una volta verificata la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
L’inizio della sospensione dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro non possono precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Da lunedì 4 gennaio 2016 è possibile richiedere a CONFARTIGIANATO VICENZA l’attivazione della procedura per gli interventi di CIG in Deroga 2016, tramite trasmissione del modello “M 2016” e dei dati indicati nella “Scheda Riepilogativa dei dati dei dipendenti”.
Gli stampati vanno trasmessi alternativamente via mail o fax ai seguenti riferimenti (riportati anche in testa allo stesso modello “M 2016”):
Utilizzare preferibilmente la mail (mai utilizzare sia la mail che il fax per una stessa richiesta).
Confartigianato Vicenza provvede alla registrazione delle richieste, alle comunicazioni alle OOSS e alla redazione del verbale di consultazione sindacale (ove richiesto).
Per effetto delle nuove Linee Guida Regionali e del nuovo A.I. Regionale del 29.12.2015 la procedura sindacale per la provincia di Vicenza per accedere alla CIG in Deroga è la seguente:
a) L’azienda invia richiesta (modello “M” e Scheda Riepilogativa, versione 2016) a Confartigianato (secondo le modalità indicate nelle NOTE OPERATIVE), di norma 9 giorni prima della data di inizio del periodo di sospensione. Confartigianato avvierà la procedura, trasmettendo la richiesta aziendale alle OOSS (entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta), solamente per le richieste pervenute con modelli M 2016 correttamente e completamente compilati. (In fase di prima attuazione, nel corso del mese di gennaio 2016, i termini sopra indicati sono meramente indicativi)
b) L’azienda contatterà Confartigianato per conoscere i nominativi degli operatori sindacali che hanno dato disponibilità a partecipare alla consultazione sindacale.
Si tenga comunque conto che tale disponibilità è data per acquisita relativamente alle OOSS che hanno iscritti in azienda ovvero che sono intervenute in precedenti consultazioni per attivare “sospensioni” o casse integrazioni.
(La comunicazione di disponibilità sarà data dai Sindacati all’Associazione a mezzo mail o fax, utilizzando l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il numero fax 0444 392477.)
c) Al fine di agevolare la partecipazione sindacale nei tempi previsti la data dell’incontro sarà fissata dall’azienda con l’operatore dell’organizzazione sindacale che ha iscritti in azienda ovvero che ha avuto nella stessa azienda precedenti interventi giunti a scadenza.
In assenza delle precedenti condizioni la data dell’incontro sarà fissata con l’operatore che per primo ha dato la propria disponibilità ovvero con un operatore a scelta dell’azienda nel caso in cui nessuna risposta sindacale sia pervenuta entro i tempi previsti.
Si ricorda che la consultazione sindacale e la sottoscrizione dell’accordo deve avvenire prima della data di inizio della sospensione.
d) Confartigianato provvederà alla redazione del verbale (ove richiesto) secondo i dati trasmessi con la richiesta aziendale (mod. M 2016 e SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DATI) e in relazione ai nominativi degli operatori sindacali che partecipano alla consultazione.
Per velocizzare le fasi di procedura, la redazione del verbale potrà essere disposta anche dallo Studio che tiene la Gestione Paghe aziendali. Anche in questo caso il verbale potrà riportare la sottoscrizione per “assistenza” di Confartigianato attestante il rispetto di tutti i passaggi procedurali, a partire dall’invio del modello M 2016 (e successiva individuazione dell’operatore sindacale secondo le regole sopra descritte).
e) Nel caso in cui non sia stato possibile raggiungere un accordo in sede sindacale (l’operatore sindacale non intende sottoscrivere il verbale di consultazione sindacale) l’azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, con uno specifico verbale attestante il mancato accordo. Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo. Qualora risultasse impossibile sottoscrivere anche il verbale di mancato accordo, le Parti anche disgiuntamente, potranno richiedere un incontro urgente alla Regione.
f) La domanda di CIG in Deroga deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo sindacale e, nel caso di verbale aperto, delle comunicazioni aggiuntive previste dall’Accordo Interconfederale Regionale, entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione (ovvero dall’inizio dello spezzone di sospensione nel caso di più domande con medesimo verbale) o la riduzione dell’orario di lavoro.
Ciascuna domanda di CIG in deroga dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
Il periodo richiesto viene sempre considerato come utilizzato.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in Deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che la data di sottoscrizione dell’accordo sindacale deve sempre essere anteriore alla data di inizio delle sospensioni dal lavoro o delle riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori.
Tenuto conto delle difficoltà di programmazione dei periodi di intervento della CIG in deroga da parte delle aziende e visto anche la modalità di conteggio delle giornate di utilizzo di tale ammortizzatore sociale che tiene conto dei periodi autorizzati, e non di quelli “fruiti”, l’accordo interconfederale del 29.12.2015 disciplina due modalità di redazione del verbale di accordo sindacale.
Tale verbale si perfeziona allorquando:
1) venga predisposta dall’impresa, per ogni singolo periodo di ricorso alla Cig in deroga nell’arco temporale definito nell’accordo, una apposita comunicazione (allegato 2) nella quale sono indicati: a) i nominativi dei lavoratori interessati dalla CIG in deroga e relativa qualifica, b) il periodo presunto di sospensione e, c) il numero di ore preventivate di utilizzo. Per quanto riguarda il periodo di sospensione si precisa che esso dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
2) la comunicazione sia debitamente sottoscritta ed inviata dall’impresa alle OOSS territoriali ed all’associazione artigiana che abbia sottoscritto il verbale di accordo sindacale. L’invio deve essere antecedente l’inizio del periodo di sospensione indicato nella comunicazione e potrà avvenire alternativamente con una delle seguenti modalità: raccomandata A/R, mail, fax, consegna a mano. (Per quanto riguarda l’invio a Confartigianato a mezzo mail o fax, lo stesso dovrà avvenire ai recapiti indicati nelle NOTE OPERATIVE)
Successivamente, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione (o il singolo periodo di sospensione nel caso di eventi non programmabili) o la riduzione dell’orario di lavoro, l’impresa presenterà alla Regione tramite CO Veneto:
Si precisa che l’azienda che intendesse utilizzare il verbale “aperto” senza però seguire la procedura sopra descritta per il comparto artigiano di sui all’Accordo Interconfederale del 29.12.2015 dovrà scrupolosamente attenersi a quanto definito dall’art. 5 delle Linee Guida della Regione Veneto, disciplinante la procedura CIG in deroga mediante verbale aperto, ivi compreso l’invio preventivo della comunicazione per ogni singolo periodo di sospensione alla Sezione Lavoro della Regione Veneto.
La mancata attivazione della procedura per il tramite di Confartigianato non impegna l’associazione nella sottoscrizione dei verbali di accordo sindacale. Pertanto, la vidimazione dei verbali da parte della stessa non potrà essere richiesta.
A favore delle imprese che utilizzano la procedura definita dall’Accordo Interconfederale del 29.12.2015 sopra descritta (avvio della procedura tramite Confartigianato, redazione del verbale di consultazione sindacale con la partecipazione di Confartigianato etc) è prevista una prestazione Ebav, a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS, di una somma pari a 105 euro mensili per ogni dipendente che usufruisce della CIG in deroga. L’impresa deve risultare aderente ad Ebav ed in regola con i relativi versamenti.
La quota relativa al singolo dipendente sarà erogata nel caso in cui la CIG in deroga superi per ogni mese di calendario i 14 giorni. Per quanto riguarda l’attribuzione della prestazione ai Fondi di 1° livello Ebav, si richiama l’Accordo Interconfederale Regionale del 21 settembre 2009.
La prestazione sarà erogata solo nel caso in cui l’impresa presenti ad Ebav copia del verbale di accordo sottoscritto dall’associazione artigiana e dall’OOSS di cui al punto 1.
Allegati: Linee Guida Regionali 2016, Accordo Interconfederale Regionale, Modello M2016 e Scheda riepilogativa.
Il modello M2016 e i verbali in formato pdf compilabile saranno pubblicati non appena disponibili con apposita notizia.