La Regione Veneto fornisce delle indicazioni operative per la gestione della CIG in deroga 2016 relativamente a due aspetti problematici: 1) l’accesso alla cassa dei lavoratori con anzianità compresa fra 6 e 12 mesi e, 2) la modalità di computo delle giornate di CIG in deroga.
L’Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga 2016 fra Regione Veneto e Parti sociali (punto 5, lett. d) ha previsto l’estensione del campo di applicazione dell’ammortizzatore in deroga anche ai lavoratori che soddisfano un requisito di anzianità aziendale pari a 6 mesi, allargando quindi la platea dei destinatari che secondo la normativa nazionale sarebbe limitata a coloro che hanno 12 mesi di anzianità. Il finanziamento della Cassa per tali soggetti è dato nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto.
Al riguardo, al fine di consentire una migliore identificazione delle risorse finanziarie da destinare a tali domande di CIG in deroga, la Regione richiede che:
Al fine di rendere più semplice la procedura di redazione dei verbali e per evitare problemi con i caricamenti delle domande in CO Veneto si consiglia di predisporre un separato verbale per i lavoratori destinatari del 5%.
Riassumendo: per le aziende che hanno in organico anche lavoratori con anzianità compresa fra 6 e 12 mesi si dovrà procedere alla redazione di due distinti verbali (uno per i lavoratori con più di 12 mesi di anzianità e l’altro per i lavoratori con anzianità compresa fra 6 e 12 mesi) e, nel termine dei 20 giorni dall’inizio effettivo della CIG in deroga, si dovranno presentare due distinte domande in CO Veneto.
Tale nuova modalità operativa sarà vincolante dal giorno in cui sarà pubblicata apposita nota sul portale di CO Veneto.
In allegato alla presente notizia due modelli di verbale (eventi non programmabili/eventi programmabili) da utilizzare per la casistica descritta.
Le Linee Guida Regionali e l’Accordo interconfederale per il comparto artigiano, prevedono che per il 2016 le domande di CIG in deroga devono interessare un periodo minimo di 7 giorni (o multipli di 7).
La Regione ha chiarito che è possibile richiedere un periodo di CIG in deroga a cavallo di due settimane (ad esempio inizio di mercoledì) purché si rispetti il criterio del gruppo di 7 giorni.
Ad esempio:
Rimane confermato che nel caso di CIG in deroga dal lunedì al venerdì (5 giorni richiesti) ne vengono computati 7 (comprensivi del sabato e della domenica).