Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ha introdotto delle modifiche alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga (cassa e mobilità). Tale decreto riconosce alle Regioni la facoltà di derogare ai criteri di concessione della cassa integrazione in deroga (in seguito CIGD) previsti dal D.M. 83473 del 1° agosto 2014, attraverso il finanziamento sia di nuovi trattamenti di CIGD per l’anno 2016, sia di provvedimenti già emanati negli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti del 50% (in precedenza 5%) delle risorse loro attribuite.
In seguito, il Ministero del Lavoro con Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 ha diramato i propri indirizzi attuativi, autorizzando le Regioni ad emanare provvedimenti autorizzativi di trattamenti di CIGD, anche per periodi successivi al 31 dicembre 2016, purché detti trattamenti abbiano inizio entro la fine del 2016. Allo stesso modo, la circolare prevede la possibilità di autorizzare periodi di CIGD con decorrenza successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, FIS, FSBA, Contratti di Solidarietà) scaduti dopo il 31 dicembre 2016 e purché i provvedimenti autorizzativi siano assunti dalle Regioni entro e non oltre il 31.12.2016.
In questo nuovo quadro regolativo si inseriscono l’Accordo Quadro fra la Regione Veneto e le Parti Sociali, del 22 novembre 2016, di integrazione delle Linee Guida regionali sulla CIGD per l’anno 2016 e l’Accordo Interconfederale Regionale (di seguito A. I.), del 1 dicembre 2016, sulle procedure di consultazione sindacale per il comparto artigiano. Tale ultimo accordo sostituisce il precedente Accordo Interconfederale del 29.12.2015; pertanto, a decorrere dal 02.12.2016, per tutte le richieste di CIGD troverà applicazione la nuova procedura di consultazione sindacale definita dall’A.I. 01.12.2016.
Forniamo di seguito una sintesi combinata dei menzionati accordi, specificando i requisiti per l’accesso alla CIGD, le note operative e la procedura da utilizzare nella provincia di Vicenza.
I soggetti destinatari del trattamento di CIGD sono i lavoratori subordinati con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio monocommessa e lavoratori somministrati (per questi ultimi la richiesta di CIGD viene presentata dall’Agenzia di somministrazione).
Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.
Al trattamento di CIGD sono ammessi i lavoratori con un’anzianità di servizio presso l’impresa di almeno 90 giornate alla data d’inizio del periodo d’intervento.
La durata massima del trattamento di CIGD è di 8 mesi (6 mesi per il Bacino Termale), fruibili anche nel 2017 purché i trattamenti abbiano inizio entro la fine del 2016. Si ricorda che non si tratta di 8 mesi fruiti ma di 8 mesi concessi. In pratica ciò che si richiede tramite CO Veneto è ritenuto consumato anche se poi non sarà effettivamente fruito. Nella durata massima si computano anche i periodi di CIGD già richiesti alla Regione Veneto nel 2016.
Per effetto dell’Accordo Quadro e del nuovo A.I. Regionale dell’1.12.2016 la procedura sindacale, attivabile dal 02 dicembre 2016, per la provincia di Vicenza è la seguente:
Attenzione: il prolungamento del periodo CIGD nel 2017 (fattispecie di cui all’allegato 3) è possibile solo per quelle aziende che alla data del 22 novembre 2016 avevano già caricato sul portale CO Veneto una domanda di CIGD avente la data di fine trattamento compresa fra il 26 ed il 31 dicembre. In tale caso, l’azienda provvederà a modificare la domanda già inserita indicando la nuova data di fine CIGD, sostituendo l’accordo sindacale precedentemente allegato con il nuovo verbale sindacale oppure, in assenza di esame congiunto e di relativo accordo sindacale, con la comunicazione alle OO.SS. provinciali con le relative evidenze di trasmissione.
Attenzione: il periodo di CIGD richiesto è consecutivo alla fruizione di CIGO (aziende che hanno superato il limite massimo di durata ex D. Lgs. 148/2015), CIGS, FIS, FSBA o Contratto di Solidarietà che si concluderanno il 31.12.2016 o in data successiva.
A favore delle imprese che utilizzano la procedura definita dall’Accordo Interconfederale del 01.12.2016 sopra descritta (invio Comunicazione avvio procedura CIGD alle OO.SS. e a Confartigianato, redazione e sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale con la partecipazione di Confartigianato etc) è prevista una prestazione EBAV, a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS, di una somma massima pari a 105 euro per ogni dipendente che usufruisce della CIG in deroga. La quota relativa al singolo dipendente sarà calcolata sulla base dell’effettivo consumo orario nel periodo CIGD.
L’impresa deve risultare aderente ad EBAV ed in regola con i versamenti alla bilateralità (EBAV e SANI.IN.VENETO).
Per l’erogazione della prestazione l’azienda dovrà presentare ad EBAV:
Di seguito si riportano i recapiti fax e PEC di CGIL, CISL e UIL provinciali e di Confartigianato utilizzabili per l’invio della Comunicazione di avvio procedura CIGD
|
FAX |
PEC |
Confartigianato VICENZA |
0444392477 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CGIL |
0444567682 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CISL |
0444547361 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UIL |
0444962819 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Allegati alla presente notizia l’Accordo Quadro della Regione Veneto del 22.11.2016 e l’Accordo Interconfederale Regionale del 1 dicembre 2016.
Gli allegati dell’Accordo Interconfederale in formato pdf compilabile saranno pubblicati online nella giornata di venerdì 2 dicembre 2016 al link sotto riportato.