Il Decreto Legislativo 148/2015 ha ridisegnato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dettando nuove regole in materia di trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario.
L’INPS con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 fornisce le prime istruzioni operative in merito all’applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. L’Istituto si riserva di fornire, con successive circolari, specifiche istruzioni con riguardo alla contribuzione relativa ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, alle modalità di conguaglio della contribuzione dovuta dal 24 settembre 2015 e al regime di calcolo del contributo addizionale.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 148/2015 i destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’accesso all’ammortizzatore da parte degli apprendisti presenta le seguenti specificità:
In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito altresì che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Il D. Lgs. 148/2015 prevede inoltre che i lavoratori destinatari del trattamento CIGO devono avere, alla data di presentazione della domanda di concessione, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. L’INPS chiarisce che per “anzianità di effettivo lavoro” si intende le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. A tal fine si comprendono anche i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria.
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.
È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro.
Il principio delle 90 giornate di effettivo lavoro trova un’eccezione con riferimento agli eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale: in tali casi, a favore delle imprese industriali (comprese le imprese industriali dell’edilizia ed affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei) è esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.
La misura del trattamento integrativo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuale.
L’importo del trattamento è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%. L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2015 è così determinato:
Trattamenti di integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.1167,91 |
1.099,70 |
Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
L’art. 4 del D. Lgs. 148/2015 prevede che, per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) è fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile. Per il controllo del limite anzidetto nell’ambito del quinquennio “mobile” l’INPS chiarisce che il calcolo dovrà effettuarsi considerando la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, valutando le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Si ricorda che ai fini del predetto controllo, il D. Lgs. 148/2015 prevede che la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
Ai fini dell’applicazione della normativa sui trattamenti di integrazione salariale deve intendersi per unità produttiva la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
Dal punto di vista operativo l’INPS precisa che la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Con riferimento alle modalità di erogazione dei trattamenti, il D. Lgs. 148/2015 riafferma la regola già prevista dalla precedente normativa: il pagamento delle integrazioni salariali è, di norma, effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Successivamente, l’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24.09.2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Al riguardo l’INPS precisa che una volta intervenuto il termine decadenziale il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.
Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà corrisponderà, da parte delle sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva interessata.
Il D. Lgs. 148/2015 ammette il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale nel caso di serie e documentate difficoltà finaziarie dell’impresa. Per quanto riguarda il trattamento ordinario il pagamento diretto verrà autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente. Tale pagamento potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2.
Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41).
I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all’Istituto; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall’azienda.
Con riferimento al rapporto fra trattamento di integrazione salariale e malattia l’INPS fornisce le seguenti precisazione, in ossequio al principio di prevalenza della CIG sulla malattia definito dal D. Lgs. 148/2015.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
La nuova disciplina della CIGO si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.
Inoltre continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo (24.09.2015), anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.
Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile.
Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie.
Ai suddetti fini, l’INPS precisa che trova applicazione la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
L’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 148/2015 prevede per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio. Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, l’INPS stabilisce che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo:
per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
Per “evento oggettivamente non evitabile” devono intendersi quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Si ricorda inoltre che, entro i limiti massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.»
A tal fine, l’INPS precisa che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, l’art. 13 del D. Lgs. 148/2015 definisce le aliquote di contribuzione ordinaria. L’INPS chiarisce che le nuove misure contributive si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall’articolo 13 del predetto decreto. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso. Per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con successiva circolare l’Istituto fornirà le istruzioni operative relative alle modalità di denuncia e al versamento della contribuzione.
L’istanza di concessione del trattamento CIGO deve essere presentata in via telematica all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel computo del predetto termine si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L’istanza deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
IMPORTANTE: ai fini della presentazione della domanda l’INPS stabilisce che il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare 197/2015 (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti in tale periodo i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare (2 dicembre 2015).