Cassazione: autolavaggio rumoroso

Se la violazione riguarda il solo superamento dei limiti fissati dalla normativa si è in presenza del solo illecito amministrativo

La corte di Cassazione con la sentenza del 28/08/2017, n. 39454, ha affermato, nel caso del titolare di un autolavaggio che superava con la propria attività la soglia di rumore fissata dalla normativa, che in tale situazione può essere contestato il solo illecito amministrativo e non il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, per aver tenuto una condotta idonea a turbare la quiete pubblica. Per tale motivo la Cassazione ha accolto il ricorso del titolare di un impianto di autolavaggio che era stato condannato dal tribunale al risarcimento delle parti civili e a pagare un’ammenda per il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale. La difesa aveva contestato in particolare la laconica motivazione, con la quale i giudici avevano motivato la condanna. Infatti i giudici del tribunale di Termini Imerese avevano accertato la responsabilità del titolare dell’autolavaggio sulla base delle dichiarazioni delle persone disturbate dai rumori dell’impianto e dell'accertamento dell'ARPA, da cui era emerso che “l'esercizio dell'attività di officina di autolavaggio veniva esercitata utilizzando macchinari produttivi di consistenti fenomeni acustici risultati fuori norma”. Poche indicazioni che per la Cassazione non giustificano, la condanna per reato. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato la condanna, che per quanto riscontrabile dagli atti, si basava solo sullo sforamento dei valori limiti stabiliti dalla legge.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione del 28/08/2017, n. 39454.

 

Codice Penale

Art. 659.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

  • Data inserimento: 05.09.17