Il titolare dell’impresa familiare ha l’obbligo di adottare nei confronti dei propri collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008.
In caso di infortunio (il caso in specie) l’Inail può però esercitare l’azione di rivalsa anche se non si è in presenza di alcun rapporto di subordinazione. Questa è la decisione che la Corte di Cassazione ha assunto con la sentenza del 25/08/2017, n. 20406, dando conferma del giudizio espresso dalla Corte d’appello di Venezia, la quale aveva riconosciuto il diritto della titolare d’impresa familiare e coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio alla costituzione della rendita Inail ma, nel contempo, ne aveva anche confermato la compensazione con quanto richiesto dall’istituto a titolo di rivalsa.
Di fatto nella impresa familiare la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione sono in capo all’imprenditore, e i familiari si limitano prestare la loro opera in maniera continuativa nella medesima impresa.
I partecipanti all’impresa familiare rientrano comunque fra i soggetti assicurabili all’Inail a norma di legge (con la modifica dell’articolo 4 del d.p.r. 1124/65, avvenuta a seguito della sentenza 476/87 della Corte Costituzionale che ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione).
La sentenza della Cassazione evidenzia nella sostanza che, alla titolarità dei poteri in capo al titolare dell’impresa familiare, corrisponde contestualmente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore di partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile.
Con questa sentenza i giudici della cassazione, riconoscono il diritto del titolare dell’impresa familiare alla rendita quale coniuge superstite, ma altrettanto viene riconosciuto il diritto di rivalsa dell’Inail per non aver predisposto, tale titolare, le adeguate misure di sicurezza sul lavoro.
In allegato la sentenza della Corte di cassazione 25/08/2017, n. 20406.