Cassazione: il fresato di asfalto è rifiuto speciale

E’ ormai pacifico che I materiali bituminosi provenienti da lavori di manutenzione stradale siano da considerarsi rifiuti speciali a tutti gli effetti e non sottoprodotti né terre o rocce da scavo.

La Corte di Appello di Firenze condannava il legale rappresentante di una società ad una rilevante pena pecuniaria per violazione dell’art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

La linea di difesa seguita dalla società sosteneva che la fresa d’asfalto, materiale oggetto delle contestazioni, era da considerarsi come sottoprodotto, diversamente da quanto sostenuto dall’accusa che riteneva tale materiale, a tutti gli effetti, rifiuto speciale. Inevitabile il ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37168 del 09/06/2016, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

Le argomentazioni della sentenza richiamano il concetto stesso di sottoprodotto, la cui definizione è riportata dall’art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.

Tale articolo stabilisce che è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nel caso specifico non una delle condizioni era stata soddisfatta, in particolare: la società condannata svolgeva un’attività che aveva anche come oggetto la produzione del fresato, il concreto riutilizzo del fresato non era certo, il fresato era rilavorato nello stabilimento della società ed infine il processo produttivo non garantiva la tutela dell’ambiente e della salute umana. Correttamente la Corte di Appello aveva sancito che il fresato d’asfalto andava considerato “rifiuto speciale” e che il comportamento della società aveva violato il succitato art. 256 d.lgs. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lett. a), il comma 2 e il comma 4.

La sentenza della Cassazione in commento richiama un’altra pronuncia (sentenza n. 46227 del 23 ottobre 2013) che ha escluso anche la classificazione dei materiali bituminosi, provenienti da escavazione o demolizione stradale, come “terre e rocce da scavo” in quanto queste ultime sono costituite da materiali naturali, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione.

Entrambe le sentenze eliminano ogni dubbio sulla natura di rifiuto speciale del fresato di asfalto proveniente da lavori di manutenzione straordinaria.

  • Data inserimento: 26.09.16