Cassazione: risarcimento infortunio danno morale per mancata formazione
Con la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1918 del 3 Febbraio 2015, viene stabilito che, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, grava sul datore di lavoro, in presenza appunto di una particolare tipologia contrattuale, l’onere di fornire adeguata protezione volta ad “assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro” (cioè, del lavoratore, controparte contrattuale).
Questo significa che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire un adeguato percorso formativo e informativo al lavoratore, come peraltro previsto dalla normativa in vigore.
Sul piano strettamente processuale, è quindi accollata al datore l’onere di fornire la prova contraria, cioè di liberarsi dalla responsabilità del danno. E’ quindi errato, secondo la Suprema corte, il principio di diritto esposto dalla Corte di merito secondo la quale “la responsabilità penale può essere affermata non quando manchi semplicemente la prova liberatoria, di avere tutelato l’incolumità dei dipendenti, ma soltanto sussista la prova positiva della emissione di comportamenti doverosi”.
Dalla sentenza si evince l’ambito di responsabilità del datore di lavoro che è chiamato al risarcimento del danno in quanto non ha portato la prova inoppugnabile dell’effettiva formazione erogata.
E’ dunque accolto il ricorso presentato dall’INAIL contro il datore di lavoro, proprio perché il giudice di merito avrebbe operato inadeguata interpretazione delle norme di legge, di fatto capovolgendo il significato intrinseco del concetto di onere della prova in ambito di infortuni sul lavoro.
La Corte di Cassazione – sezione lavoro – ha affermato, con questa sentenza, che il datore di lavoro, in caso di lesioni al dipendente, è tenuto a risarcire il danno morale se non ha fornito al lavoratore un’adeguata informazione ed istruzione antinfortunistica e se non ha predisposto un adeguato servizio di vigilanza e di intervento.
Il principio consolidato della Cassazione è il seguente: “in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro (ai sensi dell’art. 2087 c.c.) non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale