Lo scorso 5 settembre Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai Edilizia con Feneal Uil, Filca Cisle Fillea Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo che, tra le altre, recepisce l’applicazione del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in merito alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, la cui regolamentazione nazionale è contenuta all’interno dell’Allegato D del CCNL.
Di seguito elencate le principali novità rispetto la precedente disciplina contrattuale; per quanto non espresso si rimanda alla lettura integrale del testo dell’accordo.
Decorrenza
La regolamentazione si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2023.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto. Tuttavia, anche per gli apprendisti in forza, le imprese dovranno adeguare le percentuali retributive a quelle modificate dal recente verbale di accordo a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1 ° Gennaio 2024.
Inquadramento
Sono aggiornate le lavorazioni previste nei Gruppi di inquadramento dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante: pontatore (2° Gruppo), cartogessista, installatore di cappotti termini e scalpellino (4° Gruppo).
Inoltre viene introdotta la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D. Lgs. n. 148/2015 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Retribuzione
L’accordo modifica alcune delle percentuali da applicare per la determinazione della retribuzione dell’apprendista.
Si ricorda che convenzionalmente per gli apprendisti appartenenti ai gruppi 3° e 4° la retribuzione è calcolata applicando le percentuali in tabella sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante per un lavoratore inquadrato al 2° livello. Per i gruppi 1° e 2° l’applicazione delle percentuali è effettuata con riferimento al lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Come sopra scritto, anche con riferimento agli apprendisti in forza al 1° gennaio 2024 dovranno essere adeguate le percentuali della retribuzione a quelle nuove definite dall’accordo 5.9.2023 a partire dal semestre successivo a quello in scadenza alla data del 1.1.2024.
Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
In riferimento alla possibilità di prolungare la durata del periodo di apprendistato nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, resta ferma la condizione della durata pari ad almeno 60 giorni di calendario del periodo complessivamente considerato.
A variare sono i criteri del calcolo cumulativo di più periodi da recuperare: prevedendo che “saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa” viene eliminato il requisito della durata superiore ai 15 giorni di calendario per ogni singolo periodo di sospensione da sommare al fine del raggiungimento dei 60 giorni cumulativamente calcolati.
Formazione dell’apprendista
Vengono recepite le novità introdotte dal rinnovo del CCNL del 4 maggio 2022 relative al Catalogo Formativo Nazionale (c.d. CFN) e alla Carta di identità Professionale Edile (c.d. CIPE), rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse. All’interno di quest’ultima, non ancora operativa, saranno registrate anche la formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, oltreché i periodi di apprendistato precedentemente svolti presso altre imprese.
Apprendistato professionalizzante specialistico
Si tratta di un nuovo percorso formativo, predisposto in riferimento al processo di qualificazione dell'impresa artigiana edile e in coerenza con quanto stabilito dal rinnovo contrattuale del 4 maggio 2022. L’apprendistato professionalizzante specialistico è finalizzato a promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore.
Mastro Formatore Artigiano (c.d. MfA)
In riferimento a quanto previsto nell’ultimo rinnovo contrattuale, il MfA può partecipare al processo formativo dei propri dipendenti, attraverso l’intervento attivo nei percorsi professionalizzanti. La formazione da esso erogata è formalmente riconosciuta e sarà indicata, essendone parte integrante, sia nella CIPE che nel PFI.