Nell’ambito della complessa trattativa per il rinnovo del CCNL Noleggio Autobus con conducente, scaduto il 31 dicembre 2020, il 3 aprile u.s. Confartigianato Autobus Operator, le altre associazioni datoriali artigiane di settore, da un lato, e FILT-Cgil, FIT-Cisl e UILTRASPORTI-Uil, dall’altro, hanno raggiunto una prima intesa sulla parte economica finalizzata ad adeguare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL in parola.
L’intesa prevede l’incremento della retribuzione tabellare sul livello C2 di 90 euro, riparametrati per gli altri livelli di inquadramento, da erogarsi in due tranche con le seguenti scadenze: 45 euro a partire dal 1° aprile 2024 e di 45 euro dal 1° agosto 2024.
A integrale copertura dei 36 mesi di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2021 – 31 gennaio 2023) è prevista l’erogazione di un importo forfettario lordo una tantum pari a 750 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 3 aprile 2024, in tre soluzioni alle seguenti scadenze: 250 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024, 250 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024 e 250 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Inoltre, ai lavoratori in forza dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 è riconosciuta una ulteriore tranche di una tantum di 100 euro (lordi) da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 2024.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.
L’importo una tantum va proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.
Pertanto, a titolo di esempio, un lavoratore con rapporto di lavoro full time in essere e continuativo nel periodo di carenza contrattuale (36 mesi) e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, se in forza al 3 aprile 2024, ha diritto a 850 euro di una tantum (da erogarsi in 4 tranches).
Analogamente, un lavoratore full time assunto il 1° settembre 2021 e in forza al 3 aprile 2024 ha diritto a 683 euro di una tantum (750/36*28 mesi di rapporto di lavoro + 100 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024).
Un lavoratore full time assunto il 10 gennaio 2024 e in forza al 3 aprile 2024 ha diritto ai 100 euro di una tantum con erogazione a dicembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data del 03.04.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi già corrisposti dalle imprese ai lavoratori a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dell’importo una tantum. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di aprile 2024.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 03.04.2024.
L’importo una tantum riferito al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023) è assoggettato a tassazione separata, mentre l’importo di 100 euro relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 a tassazione ordinaria.
Dal 1° aprile 2024 viene elevato il valore del Buono Pasto che passerà dagli attuali 5,29 a 7,00 euro.
Quanto alla parte normativa l’intesa adegua la disciplina del contratto a tempo determinato alle più recenti novità legislative in materia, introducendo le seguenti causali di ricorso al rapporto a termine oltre i primi 12 mesi a-causali ed entro il limite di durata massima di 24 mesi:
Sempre in tema di contratto a termine è introdotta una norma sul periodo di preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato. Il lavoratore che rassegna le dimissioni non sorrette da giusta causa nell’ambito di un rapporto a tempo determinato dovrà rispettare un periodo di preavviso di 15 giorni (di calendario). Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
In allegato il testo dell'intesa.