CCNL Trasporto Merci – prime indicazioni applicative del CCNL per le imprese del Veneto.

Sottoscritto verbale di accordo sulla prima applicazione in Veneto del CCNL 3 dicembre 2017.

Il 23 febbraio u.s. Confartigianato Veneto, assieme alle altre associazioni datoriali, e le OO.SS. regionali di settore hanno sottoscritto un verbale di accordo con le quali forniscono le prime indicazioni applicative per le imprese del Veneto del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 3 dicembre 2017.

 

Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione della Sezione Artigiana tutte le procedure previste dal CCNL (a mero titolo esemplificativo: orario di lavoro ordinario per i conducenti, trattamento dei lavoratori neo assunti, flessibilità etc.) saranno adempiute per il tramite dello SPRAV secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dal rinnovo del contratto collettivo regionale. Fino alla definizione del nuovo CCRL non dovrà essere inviata alcuna documentazione allo SPRAV: eventuali comunicazioni inoltrate non saranno ritenute valide ai fini dell’espletamento delle procedure previste dal CCNL.

 

Nelle more della definizione delle procedure SPRAV, le aziende provvederanno all’inquadramento del personale viaggiante sulla base della nuova classificazione definita dal CCNL del 3 dicembre 2017, attribuendo l’orario settimanale di lavoro di 47 ore (per sonale viaggiante inquadrato nei parametri A, B, C, E, F) e di 44 ore (personale viaggiante inquadrato con i parametri G, H). La sussistenza o meno delle condizioni di discontinuità di cui all’art. 11 del CCNL sarà verificata successivamente attraverso la procedura che sarà definita dall’intesa regionale.

 

Le imprese comprese nella sfera di applicazione della sezione artigiana del CCNL continuano ad assolvere all’obbligazione dei versamenti alla bilateralità prevista dal CCNL attraverso il versamento della contribuzione EBAV e SANI.IN.VENETO secondo quanto già previsto dal CCRL.

 

Infine, i lavoratori inquadrati al livello 3S Junior in forza al 31.12.2017 sono inquadrati secondo la nuova classificazione del personale viaggiante definita dal CCNL nell’ambito della qualifica 3. Agli stessi, fino alla scadenza dei 30 mesi previsti dal vecchio CCNL, saranno riconosciuti i soli minimi conglobati con l’esclusione delle voci salariali derivanti dalla contrattazione regionale (NO Elemento retributivo conglobato).

  • Data inserimento: 13.03.18