Certificati bianchi: la scheda tecnica per la pubblica illuminazione a led in zone pedonali

La scheda riguarda i sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio. Definita anche la procedura per il calcolo di energia primaria

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28/12/2012, pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale n. 1 del 02/01/2013, sono state approvate e diffuse 17 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA, da considerare ai fini di alcuni interventi tesi all’efficienza energetica. Tali schede sono funzionali al calcolo per il risparmio di energia riferito all’intervento specifico.

In allegato si riporta la scheda tecnica n. 46E “Pubblica illuminazione a led in zone pedonali:  riguarda i sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio”.

La categoria di intervento: applicazione di dispositivi per l’efficientamento di impianti esistenti (retrofit).  Illuminazione pubblica: nuovi impianti efficienti o rifacimento completa degli esistenti

Settore di intervento: terziario

Tipo di utilizzo: riduzione dei consumi di energia elettrica nella pubblica illuminazione

Condizioni di applicabilità della procedura: la scheda si applica all’installazione di sistemi illuminanti basati su tecnologia led montati su pali o supporti similari, al fine di ottenere un’illuminazione omogenea e a basso contrasto di aree aperte al pubblico non destinato al traffico veicolare.

La procedura si applica unicamente all’installazione di sistemi illuminanti a led in sostituzione di sistemi esistenti con lampade a vapori di mercurio, sia nel caso di riprogettazione dell’impianto con installazione di nuovi pali, sia mediante l’installazione dei sistemi a led su pali esistenti. Ciascun sistema a led (lampada, ottica e ausiliari) deve avere efficienza luminosa non inferiore a 68 lm/W.

La procedura si applica alle aree pedonali, isole pedonali, piazze interdette alla circolazione dei veicoli. Non si applica agli impianti al di fuori della pubblica illuminazione, sebbene aperti al pubblico. Non si applica in ogni caso a installazioni sportive, parcheggi, aree portuali e aereo portuali destinate al carico/scarico merci. Non si applica sistemi del tipo fari, torri a faro e a sistemi di illuminazione dal basso.

  • Data inserimento: 13.12.13