Il Ministero del Lavoro ha reso pubblici dei chiarimenti relativi alle persone che hanno diritto al congedo per l’assistenza di disabili in situazione di gravità, così come previsto dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151 del 2001. Alla luce di tali precisazioni risulta che il genitore possa fruire del congedo straordinario per assistere il figlio con grave disabilità anche se questi sia convivente con un’altra persona con cui però non è coniugato. Il convivente non coniugato infatti non può usufruire del congedo straordinario che pertanto diventa accessibile al genitore.