Chiarimento sui bollini per i controlli degli impianti termici in Veneto

nota di precisazioni dalla Regione Veneto a tutte le Autorità competenti per i controlli in merito al contributo per la copertura dei costi delle ispezioni sugli impianti termici

E’ stata inviata una nota di precisazioni dalla Regione Veneto a tutte le Autorità competenti per i controlli in merito al contributo per la copertura dei costi delle ispezioni sugli impianti termici.

Questa nota chiarisce le modalità di istituzione del contributo a carico dei responsabili degli impianti termici. La nota riprende il predicato dell’art. 10 del DPR 74/2013 che dice che, nel disciplinare la materia, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Secondo il dettato normativo appare esclusivamente in capo alla Regione la possibilità di istituire un contributo, secondo modalità uniformi sul territorio regionale.

La Regione ha con la nota quindi invitato tutte le Amministrazioni ad osservare puntualmente la normativa statale e regionale di gente e le disposizioni attuative dettate in materia dalla Giunta Regionale, in particolare a coloro che operano in Provincia di Padova ed in Comune di Venezia.

Questo significa che non sono dovuti bollini su Padova e nel Comune di Venezia. Non è quindi  valida l'autocertificazione mediante apposizione del Bollino, secondo le diverse procedure definite dalle Autorità competenti o dagli Organismi esterni da esse incaricati.

Una ulteriore conseguenza è non siano richiesti corsi o ulteriori requisiti per poter essere manutentori convenzionati. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Non viene specificato nella nota, ma si ritiene che non debba essere redatta nemmeno una copia cartacea dei RCEE Rapporti di Controllo del Rendimento Energetico.

  • Data inserimento: 02.02.16