Il 25 luglio u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigiani della Chimica, Gomma Plastica, del Vetro e della Ceramica, contratti scaduti a fine 2008.
Il nuovo Accordo raggruppa tutti questi settori in unico Contratto Nazionale di lavoro dell’Area Chimica Ceramica.
Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( vedi notizia n.3 su FAREIMPRESA dell’8.01.2010) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dal gennaio 2010.
Il nuovo CCNL Area Chimica Ceramica avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Da settembre 2011 decorre il primo aumento dei minimi retributivi pari a 30 euro (20 € per la Ceramica), con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti nel 2012, per un totale complessivo di 89,5 euro (84,5 € per la Ceramica), sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.
Il periodo da gennaio 2010 ad agosto 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum da erogarsi ai dipendenti in forza al 25.07.2011.
L’importo dell’una tantum di 150 euro (105 per gli apprendisti) va erogato in due tranches: 75 euro con la retribuzione di novembre 2011 e 75 euro con la retribuzione di settembre 2012. Per il solo settore della Ceramica tale importo una tantum è fissato in 100 euro (70 per gli apprendisti), 50 con la retribuzione di novembre 2011 e 50 con la retribuzione di ottobre 2012.
Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbiti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo.
Tra le novità retributive registriamo anche il conglobamento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da luglio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decorrenti dal 2011, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si dovrà fare riferimento alla complessiva contribuzione fissata per settore con specifiche quote di versamento al sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS ..).
Tra le novità introdotte con il rinnovo dei CCNL, risulta di particolare rilevanza l’accorpamento in un unico articolato contrattuale valido per tutti i settori, con istituti identici e comuni ai settori ed altri istituti differenziati per tener conto delle specificità caratteristiche dei singoli settori.
Altrettanto rilevante risulta l’inserimento nella sfera di applicazione del nuovo contratto dei settori del Trattamento dei rifiuti e dei Refrattari ed Abrasivi.
Di seguito si riporta una sintesi delle novità più significative sotto il profilo normativo.
Sfera di applicazione:
nel comparto della Chimica e Vetro, oltre ai settori collegati gomma-plastica-vetroresina, colle-vernici, pirotecnici, cosmetici-profumi, saponi-detergenza, cere-candele, presidi sanitari in gomma plastica, erboristeria, lavorazione lampade, trattamento acque e depurazione, viene introdotto il settore del “trattamento e compostaggio rifiuti e fanghi”. Nel comparto della Ceramica (ceramica, porcellana, terracotta, gres e piastrelle) viene specificata l’attività tradizionale, artistica e di restauro della ceramica e vengono introdotti i settori degli Abrasivi e dei Refrattari.
L’inserimento nella sfera di applicazione del nuovo contratto dei settori del trattamento rifiuti, dei refrattari ed abrasivi, comporta il superamento dell’applicazione per questi settori della tabella finora applicata nel Veneto e riferita alle sole componenti retributive del contratto nazionale della ceramica: da agosto per il Trattamento Rifiuti va applicata la contrattazione nazionale e regionale della Chimica, per gli Abrasivi e Refrattari la contrattazione nazionale e regionale della Ceramica.
Classificazione professionale:
è istituito un gruppo tecnico con il compito di produrre una riforma degli inquadramenti anche alla luce del nuovo accorpamento dei settori.
Contratto a tempo determinato:
Fermo restando la previsione di legge che regola il ricorso al contratto a termine (ragioni tecnico-produttive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni esplicitano le seguenti causali:
a) sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa, ferie….);
b) sostituzione di lavoratori assenti per attività di formazione;
c) punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziamento produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
d) incrementi di produttività, di confezionamento del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
e) esigenze di mercato di tipologia di prodotti diversi dalla normale produzione;
f) esigenze di professionalità diverse da quelli presenti in azienda per commesse particolari.
Per le ipotesi a) e b) è consentito l’affiancamento, sia prima che dopo il periodo di sostituzione, per un massimo totale di 90 giorni di calendario.
A livello regionale potranno essere individuate altre casistiche di assunzione a tempo determinato.
Limiti numerici: Il numero dei lavoratori con contratto a termine (e/o di somministrazione) non può superare il 15% (con arrotondamento all’unità superiore) dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. Nelle imprese che occupano da 0 a 13 dipendenti tale limite è incrementato di un’unità.
Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati ai sensi di cui ai punti a), b) e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, da detti limiti sono comunque esenti le aziende nella fase di avvio dell’attività.
Viene specificato che il contratto a termine può ripetersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine.
Apprendistato professionalizzante:
viene specificato che l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato, oltre che con giovani dai 18 ai 29 anni, anche con i diciassettenni purché in possesso di qualifica professionale.
Per gli apprendisti minorenni continueranno a valere le precedenti disposizioni contrattuali previsti per settore e antecedenti all’introduzione del professionalizzante.
Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superiora i 10 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e pari proroga della sua durata. I periodi di sospensione sono comunque ritenuti utili ai fini della progressione retributiva dell’apprendista.
Assistenza sanitaria integrativa: nuovo l’articolo che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fondo al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 12 mesi, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. E’ previsto che il nuovo contributo decorrerà solo dal momento in cui vi sarà la costituzione effettiva del Fondo.
Infine si fa presente che il nuovo Accordo ha istituito una quota contratto destinata al ristorno dei costi connessi al rinnovo contrattuale. A tal fine entro l’erogazione della seconda rata di una tantum le aziende verseranno in apposito c.c. l’importo di 12 euro, di cui 6 a carico azienda e 6 a carico lavoratore. Nel caso il dipendente non acconsenta alla trattenuta, dovrà fornire all’azienda apposita rinuncia da lui stesso sottoscritta.