Qui di seguito vengono riportate le domande poste all’Agenzia delle Entrate e le relative risposte in merito alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.
Sistemi di contabilizzazione del calore
Domanda
Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Risposta
Sono previste le due seguenti alternative:
Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione
Domanda
Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito - regolarmente registrato - ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR. Si chiede se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell'immobile in questione.
Risposta
Con la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione in questione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. L'art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che "In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.". Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.