Circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti sulla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 18/E in materia di oneri detraibili ai fini IRPEF.

Qui di seguito vengono riportate le domande poste all’Agenzia delle Entrate e le relative risposte in merito alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

Sistemi di contabilizzazione del calore

Domanda

Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Risposta

Sono previste le due seguenti alternative:

  • se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).
  • se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione

Domanda

Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito - regolarmente registrato - ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR. Si chiede se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell'immobile in questione.

Risposta

Con la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione in questione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. L'art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che "In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.". Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.

  • Data inserimento: 06.06.16
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 2717