CONAI: entità del contributo ambientale per materiale per l’anno 2015. Da aprile aggiornato il contributo ambientale per l’acciaio e il legno

Il contributo ambientale rappresenta la forma di finanziamento per il sostegno della raccolta differenziata degli imballaggi

Il contributo ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Riferimenti normativi

La corresponsione del Contributo ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare l’articolo 224, comma 3, lettera. H), stabilisce che la ripartizione del “corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all’articolo 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata” debba avvenire “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia di materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”. Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che “le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazioni in fattura dell’ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”. La successiva lettera d) dell’articolo 14 precisa inoltre che “nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l’imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme….”   

Entità del Contributo ambientale per materiale

Tipologia di materiale

Euro/ton.

Acciaio

26,00 (fino al 31/03/2015)

21,00 (dal 01/04/2015)

Alluminio

45,00

Carta

4,00

Legno

8,00 (fino al 31/03/2015)

7,00 (dal 01/04/2015)

Plastica

188,00

Vetro

20,80

 

Il Contributo Ambientale si applica con la prima cessione

Il contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un auto produttore che gli risulti o si dichiari tale.

All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall’impresa estera se facoltativamente iscritta al CONAI. Per questo CONAI ha definito le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, o comunque l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere l proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

 

Fonte: CONAI – Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2015

  • Data inserimento: 04.05.15