Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 della del 3 maggio u.s. è stato pubblicato il Regolamento che disciplina le modalità per la concessione di contributi alle aziende che applicano accordi contrattuali per l’adozione di azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro.
Il regolamento (reperibile sul sito www.politichefamiglia.it), che entrerà in vigore il 18 maggio u.s., rende operative le modifiche apportate all’art. 9 della legge 53/2000, che ha ampliato la platea dei possibili beneficiari della azioni di conciliazione, con l’intento di incentivare e promuovere azioni volte a conciliare tempi di vita e di lavoro.
Entro il mese di maggio sarà pubblicato sul sito del Ministero www.politichefamiglia.it l’avviso di finanziamento, corredato dalla documentazione necessaria per presentare la domanda.
Ricordiamo che le tipologie di azioni positive disciplinate dal citato art. 9 riguardano:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel caso di disabilita' ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'.
3. Una quota delle risorse previste è riservata all’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Relativamente alle risorse, il decreto prevede che il 90% delle risorse disponibili sarà destinato alle azioni previste ai precedenti punti a), b) e c), mentre il 10% sarà riservato alle azioni di cui al comma 3, che riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Specificatamente, i progetti riguardanti i lavoratori dipendenti potranno essere finanziati per un importo massimo di euro 500.000 con una durata massimo di 24 mesi, mentre per i progetti riguardanti i lavoratori autonomi il limite di finanziamento sarà di euro 35.000, con una durata massima di 12 mesi, frazionabili nell’arco di 24 mesi.
Relativamente alle modalità e ai termini per la presentazione dei progetti, il decreto prevede che le domande vadano presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno, e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di finanziamento.
Per quanto concerne le azioni di cui ai punti a), b) e c) va evidenziato che per presentare i progetti è necessario uno specifico accordo contrattuale, che potrà essere anche di secondo livello, quindi territoriale, stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, oppure con le RSA o le RSU. Fanno eccezione le aziende occupano fino a 15 prestatori di lavoro, per le quali l’accordo potrà essere stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
L’accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l’ammissibilità dei progetti in quanto nello stesso dovranno essere indicate specifiche soluzioni alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita individuale e vita familiare
Relativamente ai progetti di cui al comma 3, riguardanti i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, va precisato che gli stessi devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione.
A tal proposito, rispetto al passato, il nuovo testo dell’art. 9 della legge 53/2000 amplia la portata dell’intervento; l’azione infatti può riguardare;
a) la sostituzione del titolare, che avviene incaricando un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative;
b) la collaborazione con il titolare, che può avvenire instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, con un soggetto in possesso dei requisiti professionali, che potrà svolgere parte delle attività lavorative in capo al titolare.
Per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori autonomi, la norma prevede che possano presentare progetti i seguenti soggetti:
a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.
b) i titolari di impresa individuale;
c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;
2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1:
a) i liberi professionisti costituiti in associazione;
b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza.