Conduzione impianti termici: gestione dei percorsi formativi abilitanti l’esercizio e delle linee guida alla prova di verifica finale

Approvata la Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale. (l.r. 11/2001, art. 80 – Dlgs 152/2006, art. 287)

A seguito di un percorso di concertazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 25/05/2011 le “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”. Il documento definisce gli elementi minimi, garantiti sull’intero territorio nazionale, che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni.

La legge regionale 11/2001 dispone la delega alle Province delle funzioni relative all’abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l’istituzione dei relativi corsi di formazione (l.r. 11/2001, art. 80, comma 1, lett. a) ed alla formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici (art. 80, comma 1, lett. b).

La Giunta regionale ha quinti deliberato l’approvazione degli allegati A,B e C:

  • Allegato A) – direttiva per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di Conduttore di impianti termici
  • Allegato B) – Linee guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici
  • Allegato C) – modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici

 

Decreto legislativo 152/2006 – art. 287 – Abilitazione alla conduzione

1.Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l’autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore ai sensi del Regio decreto 12/05/1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell’esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità competente comunica all’autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli art. 31 e 32 del Regio Decreto 12/05/1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

6. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale del 12/08/1968.

  • Data inserimento: 26.04.12