Riprendendo la precedente notizia n. 1978 del 25 marzo u.s., apparsa su InformaImpresa on line, si comunica che l’INPS, con la circolare 139 del 17 luglio u.s., interviene per ricapitolare le novità riferite ai periodi di congedo parentale, così come introdotte dal D.Lgs. 81/2015.
In primis l’Istituto fa presente che le nuove norme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della norma), fino al 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi, l’estensione dei benefici previsti dalla norma in questione sarà legato all’adozione di appositi decreti che ne garantiscano la copertura finanziaria.
Nel merito, la circolare INPS affronta le singole disposizione introdotte; in primis l’elevazione da 8 a 12 anni di età del bambino del limite temporale di fruibilità del congedo parentale. Ne consegue che i genitori possono chiedere la fruizione del congedo parentale non più entro i primi 8 anni di vita del bambino, bensì entro i primi 12 anni di vita. Rimane invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale; 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i casi di adozione, nazionale ed internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in famiglia.
Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temprali di indennizzo: parallelamente all’estensione del limite temporale di fruizione del congedo, il D.lgs. 81/2015 estende fino al 6° anno di vita del bambino (in precedenza il limite era fino al 3° anno di vita), il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Ciò indipendentemente dalle condizioni di reddito del genitore richiedente
Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento, per i quali è previsto che l’indennità sia riconosciuta per periodi di congedo parentale fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall’ingresso del minore in famiglia.
Nel caso in cui il genitore richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per il 2015 il limite annuo è pari a € 6531,07), i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei 6 mesi, oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino, sono indennizzati nella misura del 30%.
Da quanto sopra ne consegue che i periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, non sono in alcun caso indennizzati.
Contribuzione figurativa: in relazione ai limiti temporali sopra esposti, tenuto conto di quanto previsto dal T.U. sulla maternità, l’INPS precisa che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
L’istituto ricorda, infine, che le domande di congedo parentale vanno presentate in modalità telematica.