Con delibera del consiglio di amministrazione del CONAI del 24/06/2015, è stato stabilito quanto di seguito riportato.
Dal 01/01/2016:
è classificato imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, ecc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione “graduale” del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile;
non è classificato imballaggio il contenitore “se ricaricabile” ovvero quando sia parte integrante del prodotto “profumatore” e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme;
si applica il contributo ambientale CONAI al momento della cosiddetta “prima cessione”, ferme restando le regole generali previste per le altre tipologie di imballaggi.
Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
In allegato la comunicazione del CONAI del 29/06/2015.