Con la circolare prot. n. 0068402 del 19 marzo 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha regolamentato definitivamente la materia dei requisiti per le imprese di installazione di impianti.
La circolare, richiamando l'art. 34 del DL n. 5 del 9 febbraio 2012, e l'art. 1 del DL n. 1 24 gennaio 2012, affronta la questione del passaggio delle abilitazioni dalla L. 46/90 al D.M. 37/08, dal momento che nel DM 37/08 mancava una norma transitoria. Essendo infatti abrogata la legge 46 del 1990 in materia, e in assenza di specifiche indicazioni, le aziende rischiavano di dover ripresentare ex novo alla Camera di Commercio tutta la documentazione attestante la loro idoneità professionale.
Nella circolare si specifica quindi che il "passaggio" delle abilitazioni deve essere fatto d'ufficio dalle Camere di Commercio e senza ulteriori accertamenti dei requisiti professionali. Solo nei casi residuali in cui non si evinca una continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, le Camere di Commercio dovranno analizzare la posizione di ogni singola impresa che, solo in questo caso, dovrà presentare una SCIA.
La circolare ministeriale specifica infine che il presupposto per le conversioni automatiche delle abilitazioni è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro Imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane "con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della Legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante".