Organizzazioni di volontariato della protezione civile
Il decreto, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato della protezione civile, precisa che le norme in materia di sicurezza sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi effettuati. Quindi si è di fronte a:
a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata carattere di immediatezza operativa
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi concessi agli articoli 28 e 29 del dlgs n. 81/2008
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte
Nella sostanza il decreto precisa che l’applicazione delle disposizioni, non può comportare l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.
Nello specifico il decreto detta:
- disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- sorveglianza sanitaria
- disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle D’Aosta
Cooperative sociali
Il decreto precisa che le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/2008 sono applicate alle cooperative sociali di cui alla legge 08/11/1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.
All’art. 1, comma 1, della legge 381/1991, sono state date le seguenti definizioni, per l’identificazione delle cooperative sociali, che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
1) la gestione di servizio socio-sanitari ed educativi
2) lo svolgimento di attività diverse – agricolo, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al dlgs 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza delle attività di cui sopra (punti 1 e 2). Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Qualora tali attività siano svolte d soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23/12/1978, n. 915 (di seguito riportate), o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
Infine le cooperative sociali devono assicurare che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività svolte.
Tabelle annesse al DPR 23/07/1978, n. 115 (sono quelle relative alle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizio ad assegno temporaneo)
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C).
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.