CORONAVIRUS: Verifiche periodiche e Formazione

CONFERMATO L'OBBLIGO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Si riportano le indicazioni, relative agli ambienti di lavoro non sanitari, aggiornate al 26/03/2020 della Regione Veneto, riguardanti le verifiche periodiche e la formazione.

 1- VERIFICHE PERIODICHE

 Le disposizione relativa a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 che conservano la loro efficacia fino al 15/06/2020 è applicabile anche a:

  • Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs 81/2008)
  • Verifiche periodiche messa a terra
  • Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento
  • Manutenzione estintori e presidi antincendio

Questa decisione è stata motivata dal fatto che esse sono attività che comportano che ditte esterne o operatori all’interno di diversi siti produttivi si debbano spostare andando quindi in contrasto con quanto stabilito nella normativa nazionale.

Si ritiene quindi, conclude la nota della Regione, che tali attività vengano differite ad emergenza finita.

2- FORMAZIONE

In accordo con  i provvedimenti presi a livello nazionale, considerando anche che sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali), il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso, NON comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico ruolo (per intenderci: l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso possono continuare ad intervenire; il carrellista può continuare a operare come carrellista)

Appare ovvio che l’aggiornamento debba svolgersi a emergenza terminata.

Naturalmente, ciò non vale nel caso in cui l’addetto non abbia concluso la formazione “ex novo” a riguardo (un operaio che ha iniziato, ma non concluso, il corso da carrellista svolto per la prima volta, NON può utilizzare il carrello elevatore e quindi non può essere adibito al ruolo)

In ogni caso, conclude la nota regionale, l’eventuale formazione a distanza svolta in videoconferenza che riesca ad assicurare l’interazione tra docente e allievo è equiparata a tutti gli effetti a quella svolta in aula.

Attenzione però: la modalità di formazione a distanza NON si applica alla tipologia di formazione che comprende al suo interno una parte pratica/addestrativa (per esempio: addetti Primo Soccorso, addetti all’uso del carroponte, carrellisti)

3- SORVEGLIANZA SANITARIA

Se l’idoneità alla mansione è in scadenza e/o scaduta, non è obbligatorio inviare alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione i lavoratori non effettivamente in servizio.

 

Il Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro https://yoursafety.it/

  • Data inserimento: 30.03.20