La corte di Cassazione con sentenza del 10/02/2014, n. 6106 ha annullato la decisione del Giudice del Tribunale di Messina, assolvendo il titolare di una impresa commerciale che aveva miscelato vernici senza autorizzazione alterando anche l’etichetta. I giudici della Corte hanno anzitutto evidenziato la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Nella lettura delle imputazione veniva fatto riferimento ad attività di miscelazione di vernici senza autorizzazione e alterazione di etichetta, senza però fare alcun riferimento a operazioni di miscelazione fatte senza eseguire le istruzioni previste dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 161/2006, aspetto per il quale il soggetto ricorrente era stato condannato.
Inoltre, fatto ancor più rilevante, è che mancava l’ulteriore presupposto richiesto dalla fattispecie contravvenzionale, ovvero il superamento dei valori limite dei composti organici volatili (Cov) stabiliti nell’allegato II al decreto legislativo n. 161/2006. Di conseguenza il ricorrente è stato assolto dalle imputazioni perché il fatto non sussiste.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 17 gennaio 2014, n. 6106.