La normativa comunitaria stabilisce che le traversine ferroviarie in legno trattate con preservante a base di creosoto sono sempre da considerarsi rifiuti pericolosi.
Le relative regole del Decreto ministeriale 05/02/1998 sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi, di conseguenza, sono state soppresse.
La Corte di Cassazione con la sentenza 40757 del 2015, conferma quanto era stato già indicato dalla direttiva del Ministero dell’Ambiente 09/04/2002 con riferimento al punto 9.3 (rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto) del Decreto ministeriale 05/02/1998.
Il recupero di tale rifiuto pericoloso (Cer 17.02.04*), può quindi essere autorizzato soltanto nel rispetto della procedura ordinaria ex articolo 208 del Dlgs 152/2006, e la qualifica di rifiuto cessa solo se i prodotti ottenuti non producono impatti negativi per l’ambiente o la salute umana.
In allegato si riporta la sentenza della Corte di Cassazione 12/10/2015 n. 40757