Cosa cambia nelle pensioni dal 2012

Riforma Monti Decreto Salva Italia.

MECCANISMO CONTRIBUTIVO

Da 1° gennaio 2012 è stato introdotto, con il meccanismo del pro-rata, il calcolo contributivo anche nei confronti di quei lavoratori che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che fin ora avevano beneficiato del metodo retributivo.

Anzianità contributiva

Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995

Sistema di calcolo

Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al31/12/20 11 e contributivo per anzianità acquisita dal 1 gennaio 2012.

 Anzianità contributiva

Meno di 18 anni al 31/ 12/1995

Sistema di calcolo:

Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al 31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal 10 gennaio 1996.

 Anzianità contributiva

Nessuna al 31 dicembre 1995

Sistema di calcolo:

Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione versata nell’intero arco della vita la­vorativa .

 DECORRENZA DELLA PENSIONE

La finestra mobile è stata soppressa. L’assegno INPS decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell’attività lavorativa.

 VECCHIAIA

L’età di pensionamento delle donne è alzata dal 2012 a 62 anni per le dipendenti del privato, a 63 e sei mesi per le autonome.

L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, tenendo in considerazione la variazione della spe­ranza d i vita.

Dai 62 ai 70 anni sarà in vigore il pensionamento flessibile, con ap­plicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.

Il limite di età per la vecchiaia degli uomini è stato portato a 66 anni.

 PENSIONE VECCHIAIA

 

REQUISITI 2012­

Decorrenza pensione

dal mese successivo

alla maturazione dei requisiti

Dip . Donne nel privato

 

62 anni

 

Dip. Uomini nel privato

 

66 anni

 

Uomini autonomi

 

66 anni

 

Donne autonome

 

63 anni e 6  mesi

 

Anzianità

Viene meno la pensione di anzianità frutto del mix fra i 35 anni di con­tributi e una determinata età o con 40 anni di contributi.

Dal 2012 l’accesso anticipato alla pensione è consentito con un an­zianità d i 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, requisiti indicizzati alla longevità.

Sono introdotte penalizzazioni percentuali (1% per  ogni anno di anti­cipo rispetto a 62 anni, 2% l’anno oltre i due di anticipo) sulla quota retributiva dell’importo della pensione. In pratica la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62 anni di età.

PENSIONE ANZIANITÀ O ANTICIPATA

 

REQUISITI 2012

Decorrenza pensione

dal mese successivo

alla maturazione dei requisiti

Dip. Donne nel privato

 

41 anni e 1 mese

 

Dip. Uomi ni nel p rivato

 

42 anni e 1 mese

 

Uomini autonomi

 

42 anni e 1 mese

 

Donne autonome

 

41 anni e 1 mese

 

Riduzione della quota di pensione retributiva per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età a partire dal 2018.

 NORME ECCEZIONALI

Per i SOLI lavoratori dipendenti del settore privato

•  I lavoratori che al 31 .12.2012 avranno 35 anni di contributi 60 anni di età e quota 96 potranno conseguire il tratta­mento della pensione anticipata con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

    I lavoratori dipendenti con contribuzione mista possono uti­lizzare la norma speciale , ferma restando la necessità di far valere al 31. 12.2012 un ‘età di 61 anni e una quota pari a 97.

•  Le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vec­chiaia con un’età non inferiore a 64 anni, qualora entro il 31.12.2012 maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

    Le lavoratrici nate nell’ anno 1952 (e quelle nate prima maturano i 20 anni dopo il 2011) andranno in pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni.

 PENSIONE ANTICIPATA

Primo contributo dal 10 gennaio 1996

Per coloro che hanno versato il primo con­tributo dal 1° gennaio 1996 è prevista un’ulteriore modalità di accesso a pensione anticipata.

I requisiti, oltre alla cessazione dal rapporto di lavoro, sono:

•  63 anni di età anagrafica, che cor l’ade­guamento della speranza di vita, a partire dal 2013 diventa di 63 anni e 3 mesi;

•  20 anni di contribuzione effettiva;

•  importo minimo del trattamento pari a 2,8 l’importo dell’assegno sociale.

 ESENZIONI

Esistono poi una serie di casi per i quali si continuano ad applicare le “vecchie” disposizioni:

•  Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2011 di età e di anzianità contributiva prima della data di entrata in vigore del decreto Monti, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica. È sufficiente aver maturato i requisiti per il diritto, anche se la finestra si apre dopo il 2011. Queste persone potranno andare in pensione senza l’applicazione delle nuove disposizioni nel corso del 2012 o successivamente. Per l’applicazione delle vecchie disposizioni occorre che entro dicembre 2011 siano perfezionati sia i requisiti di età che quelli di contribuzione.

    La maturazione dei requisiti può riguardare il diritto sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità.

•  Donne che optano per il sistema contributivo

    Le donne che in presenza di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome, optano per il sistema di calcolo contributivo.

    Dal 2013 i requisiti anagrafici sono elevati di tre mesi per l’incremento della speranza di vita registrato dall’ISTAT e que­ste pensioni sono soggette alle finestre a scorrimento.

• Lavoratori in particolari condizioni.

    L’ esenzione dall’applicazione della nuova disciplina avviene solo nei  limiti delle risorse stabilite con decreto.

 LAVORI USURANTI

Continua ad essere applicato l’accesso anticipato per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente faticose con le seguenti modifiche a partire dal 2012:

 

REQUISITI NEL FONDO PREVIDENZIALE LAVORATORI DIPENDENTI

 

PERIODO

 

Generalità dei beneficiari

 

 Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate

 

Età

 

Quota

 

72 -77 GIORNI

 

 64 -71 GIORNI

 

Età

 

Quota

 

Età

 

Quota

 

dal 1.01.2012

al 31.12.2012

60

 

96

 

61

 

97

 

62

 

98

 

dal 2013

in poi

61 anni

e 3 mesi

97,33

 

62 anni

e 3 mesi

98,33

 

63 anni

e 3 mesi

99,33

 

 

REQUISITI NELLE GG.SS. DEI LAVORATORI (In caso di contribuzione mista)

 

PERIODO

 

Generalità dei beneficiari

 

 Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate

 

Età

 

Quota

 

72 -77 GIORNI

 

 64 -71 GIORNI

 

Età

 

Quota

 

Età

 

Quota

 

dal 1.01.2012

al 31.12.2012

61

 

96

 

62

 

98

 

63

 

99

 

dal 2013

in poi

62 anni

e 3 mesi

98,33

 

63 anni

e 3 mesi

99,33

 

64 anni

e 3 mesi

100,33

 

 

I requisiti anagrafici e quello della quota sono soggetti gli adeguamenti alla speranza di vita.

E per questi lavoratori continua ad applicarsi la disciplina delle finestre.

 TOTALIZZAZIONE

I requisiti per l’accesso alle pensioni in regime di totalizzazione non vengono modificati né subiscono gli adeguamenti alla speranza di vita. A partire dal 10 gennaio 2012 la totalizzazione è consentita per tutti i periodi afferenti alle gestioni interessate indipendentemente dalla durata dei periodi stessi.

 ASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale a partire dal 2013 si conseguirà all’età di 65 anni e 3 mesi.

 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è previsto l’innalzamento delle aliquote contributive e di computo peri lavoratori iscritti alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. Per artigiani e commercianti l’incremento avverrà nella misura dell’1,3% nell’anno 2012 e dello 0,45% per ogni anno successivo fino al raggiungimento del 24% nel 2018.

 

ANNO

 

Incremento %

 

GG SS

           

Aliquota %

Titolari e Collaboratori > 21anni

(fino al tetto)

2012

 

1,30

 

Artigiani

 

21,3

 

Commercianti

 

21,39

 

2013

 

0,45

 

Artigiani

 

21,75

 

Commercianti

 

21,84

 

 

LA RIFORMA IN PILLOLE

Anzianità al 

31.12.1995

Requisito

Pensione

Vecchiaia

Requisito

Pensione

Anzianità

Requisito

Pensione

Invalidità - Inabilità

Requisito

Pensione

Reversibilità

Criterio

calcolo

pensione

Almeno

18 anni

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini e 62

le donne (63

e 6 mesi le autonome)

 

42 anni e 1 mese di contributi (41anni

e 1 mese

le donne)  indipendentemente da età

 

Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti

 

Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente

il decesso

 

Retributivo per anzianità maturata

al 31 /12/2011

e contributivo

per anzianità acquisita dal 1/1/2012 in poi

 

Meno di

18 anni

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini

e 62 le donne

(63 e 6 mesi le autonome)

 

42 anni e 1 mese di contributi (41 anni

e 1 mese

le donne) indipendentemente da età

 

Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti

 

Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente

il decesso

 

Retributivo per anzianità maturata al 31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal

1/1/1996 in poi

 

Nessuna

 

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini e 62 le donne (63 e 6 mesi le auto nome) o 5 anni di contributi e 70 anni di età

 

Minimo di 20 anni di contributi e almeno 63 anni di età

 

Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti

 

Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso

 

Contributivo

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 26.04.12