L’INPS con le circolari n. 58 e n. 63 del 14 aprile fornisce le istruzioni operative in materia di fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti e della gestione delle domande di bonus baby-sitting previsti dall’art. 2 del D.L. n. 30/2021.
- Bonus baby-sitting (Circolare n. 58)
Il bonus, destinato ad alcune categorie di lavoratori – fra cui gli iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori autonomi – con figli minori, è concesso nelle seguenti casistiche:
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- Congedo genitori lavoratori (Circolare n. 63)
Il congedo riguarda lavoratori dipendenti con figli minori di anni 14:
nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992:
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.