È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Le nuove norme sono in vigore dal 17 giugno 2020.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali il decreto consente ai soli datori di lavoro che abbiano già interamente fruito delle 14 settimane di prestazione Covid-19 di fruire di ulteriori 4 settimane, anticipando così la dotazione inizialmente prevista dal D.L. Rilancio per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre. Resta ferma la durata massima del trattamento che non potrà superare le 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
L’estensione/anticipazione temporale delle 4 settimane fruibili riguarda tutti i trattamenti targati “emergenza Covid-19” (CIGO, FIS, FSBA e CIGD). In sostanza, a seguito della novità normativa, le imprese hanno a disposizione una dotazione complessiva di 18 settimane fruibili nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Le domande di trattamento devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività compresi fra il 23 febbraio ed il 30 aprile il termine di presentazione è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Inoltre, la presentazione della domanda nella modalità corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Nelle ipotesi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro e di rilascio dei permessi di lavoro temporanei, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.