Il Decreto n. 148 del 24 luglio 2014 del Ministero della Giustizia, pubblicato in GU n.246 del 22.10.2014, disciplina l’erogazione di un credito di imposta e di uno sgravio contributivo in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati.
Credito di imposta
Il credito di imposta è concesso alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni lavoratori detenuti o internati. Esso spetta, per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto ed in proporzione alle giornate lavorate, nella misura di:
- 700 euro mensili per l’anno 2013;
- 520 euro mensili dal 1° gennaio 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Per le imprese che assumono lavoratori ammessi al regime di semilibertà il credito di imposta è invece concesso nella misura di:
- 350 euro mensili per l’anno 2013, e
- 300 euro mensili dal 1° gennaio 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestare.
Il credito di imposta inoltre spetta, per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzione, alle imprese che svolgono attività di formazionenei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che tale attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio.
Per accesso al credito di imposta l’azienda beneficiaria deve:
- Assumere i detenuti e gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
- Corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;
- Stipulare una convenzione con la Direzione penitenziaria dove sono ristretti i lavoratori assunti.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (tramite F24) ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997;
- si applica anche per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno, e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà, ammesso al lavoro all’esterno o ristretto;
- non concorre alla formazione dell’imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni, in misura non superiore al costo del lavoratore assunto o della formazione erogata allo stesso.
Sgravio contributivo
Il Decreto Ministeriale prevede inoltre, a titolo di sgravio contributivo, la riduzione dell’aliquota contributiva complessiva dovuta per la retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati e internati ammessi al lavoro all’esterno nella misura del 95%.
Lo sgravio contributivo si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno, e 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà, ammesso al lavoro all’esterno o ristretto.
Le agevolazioni contributive saranno riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro. A tal fine, l’Istituto previdenziale fornirà apposite istruzioni.