CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La normativa era già stata modificata ad opera della Legge di Bilancio 2020 che aveva sostituito la vecchia normativa “super ed iper-ammortamento”.

Soggetti interessati

Possono accedere al credito di imposta le imprese: residenti nel territorio dello stato; appartenenti a qualsiasi settore economico; indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile applicato (anche i forfettari possono accedere); a condizione che:

  • sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • siano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio di impresa.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dalle misure agevolative:

  • i veicoli esclusivamente strumentali ad uso pubblico;
  • i veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali o non adibiti ad uso pubblico;
  • i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
  • i beni per i quali, in base a quanto previsto dal DM 1988, è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • alcuni beni particolari di cui all’allegato 3 L. 28 dicembre 2015 n. 208.

Misura dell’agevolazione

La norma prevede misure diverse di agevolazione sulla base della tipologia del bene (beni ordinari/4.0) e del momento di effettuazione dell’investimento.

Beni ordinari

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (30/06/2022 in caso di prenotazione) con un limite massimo di costo ammissibile pari a € 2 milioni (limite abbassato ad 1 milione di euro per i beni immateriali ordinari). La misura è elevata al 15% per gli investimenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione de lavoro agile.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (30/06/2023 in caso di prenotazione) con un limite massimo di costo ammissibile pari a € 2 milioni (limite abbassato ad 1 milione di euro per i beni immateriali ordinari).

Beni I4.0 materiali

Si tratta dei beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016; il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (30/06/2022 in caso di prenotazione) nelle seguenti misure:

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’ 01/01/2022 al 31/12/2022 (30/06/2023 in caso di prenotazione) nelle seguenti misure:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Beni I4.0 immateriali

Si tratta dei beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (30/06/2023 in caso di prenotazione) con un limite massimo di costo ammissibile pari a 1 milione di euro (Il limite è da considerare unico per tutta la durata dell’agevolazione).

Caratteristiche del credito di imposta

Il credito di imposta:

  • non è tassato ai fini delle imposte dirette;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni concesse sui medesimi costi a condizione che, per effetto del cumulo, non venga superato il costo sostenuto.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari);
  • dall’anno di interconessione al sistema aziendale (beni materiali ed immateriali I4.0.

Per gli investimenti in beni ordinari effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 da parte di soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

  • Data inserimento: 01.03.21