CREDITO DI IMPOSTA RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO

Emanate le prime note operative per l’attuazione della misura

L’articolo 8 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è finalizzato a rendere operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.

La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo periodo d’imposta in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal D.P.C.M. 09.03.2020, a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta, è rimasta non operativa a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al medesimo articolo citato. I settori ammessi al beneficio sono il tessile, moda e accessori.

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per l’accesso al credito di imposta.

E' stato firmato, lo scorso 27 luglio 2021, dal ministro dello Sviluppo economico, il decreto con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese, appartenenti al settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che hanno diritto al credito d’imposta del 30% al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze finali di magazzino, aumentate a causa dell'emergenza Covid-19.

Rientrano nei settori sopra indicati le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 indicati nella tabella allegata al documento.

La misura in argomento mira a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

L’articolo 48-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) dispone che limitatamente al 2020 e al 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sarà riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1 TUIR, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

In pratica, i periodi di riferimento sono:

  • 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020;
  • 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

N  O  T  A    B  E  N  E

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale regolarmente iscritti.

Le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza.

Il Decreto del Mise dispone che ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice di attività economica comunicato (non è specificato a quale data) all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d'imposta, inoltre, diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa sotto indicati e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.

Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

In assenza di una specifica previsione che ne escluda la tassabilità, il credito di imposta concorre alla formazione della base imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse. Per l'incentivo sono stati messi a disposizione dal Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021):

  • € 95 milioni per il 2021
  • € 150 milioni per il 2022.
  • Data inserimento: 20.09.21
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