Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2013 il decreto del Ministero dell’ambiente 20/03/2013, riguardante la “Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)
La definizione di combustibile solido secondario (CSS) è data dal decreto legislativo 152 del 2006, all’articolo 183, comma 1, lettera cc), che viene riportata di seguito:
“Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuale delle norme tecniche UNI EN 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-te, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”.
Il CSS è stato introdotto con il decreto legislativo 205 del 2010, e sostituisce il Cdr (Combustibile da rifiuti). Il CSS è un rifiuto speciale, ma può diventare un “non rifiuto” alle condizioni che sono state definite con il regolamento in questione, approvato con il decreto del Ministero dell’ambiente 14/02/2013, n. 22.
Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che negli impianti disciplinati dal titolo I e III della parte quinta del medesimo decreto possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall’allegato X alla parte quinta citata.
In Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), che a determinate condizioni possono cessare di essere qualificati come rifiuto e diventare combustibile alternativo. In tale senso la normativa, con l’art. 184-ter del decreto legislativo 152/2006 stabilisce le condizioni e le modalità affinché specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti a operazioni di trattamento, cessano di essere qualificati come tali diventando autentici prodotti e, come tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti.
Decreto legislativo 152/2006 – Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto aun'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazioneper il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nelrispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza odoggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gliscopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistentiapplicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà aimpatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nelcontrollare i rifiuti per verificare se soddisfano i criterielaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui alcomma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalladisciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno opiù decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite perle sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effettinegativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 el'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. N3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effettidel presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo delraggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabilitidal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decretolegislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti direcepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e acondizione che siano soddisfatti i requisiti in materia diriciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applicafino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Il decreto ministeriale in questione, integra l’elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152/2006, con l’aggiunta del punto 10, come di seguito riportato nell’elenco stesso. Inoltre è stato nello stesso allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte II, è stata aggiunta la sezione, riguardante “Caratteristiche e condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile parte I, sezione 1, paragrafo 10” come riportato in fondo alla presente nota.