L’INPS, con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, fornisce le prime istruzioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale).
Il D.L. n. 146/2021 introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 D.lgs. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale – FIS, e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro destinatari di tali trattamenti nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal D.L. 146/2021 i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal D.L. 41/2021. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale sarà riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
L’Istituto precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali D.L. 146/2021.
Per le misure ASO/CIGD introdotte dal “decreto Fiscale” non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.
I trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021).
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, si dovrà trasmettere domanda di concessione, utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”.
L’INPS precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Infine, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).
Ai beneficiari CIGD continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Il D.L. n. 146/2021 ha, poi, introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.
Per tali i trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 9 settimane si dovrà trasmettere domanda di concessione utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è confermata la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il D.L. n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti emergenziali (CIGO, ASO e CIGD) resta precluso avviare procedure di licenziamento collettivo nonché recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo per la durata della fruizione dei predetti trattamenti. Allo stesso modo restano sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23.02.2020 e quelle per licenziamento individuale per gmo in corso, fatte salve le particolari situazioni previste dal decreto stesso.