Con Decreto legislativo n. 198/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 30 novembre 2021 (VED. ALLEGATO), è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, secondo i principi e i criteri direttivi previsti all’art. 7 della legge di delegazione europea n. 53/2021. La nuova normativa ha sancito il superamento dell’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n 27, e delle norme ad esso collegate.
Il decreto ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.
La nuova disciplina, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introduce un regime di norme imperative che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.
Tra le previsioni inderogabili vi è quella per la quale i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.
La durata minima dei contratti è fissata in dodici mesi, ad eccezione dei casi in cui una durata minore sia giustificata, anche dalla stagionalità dei prodotti, e sia concordata dalle parti contraenti o risulti da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio, anche attraverso articolazioni territoriali e di categoria.
Al di fuori delle deroghe ammesse, la durata inferiore a quella minima si considera comunque pari a dodici mesi. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’acquirente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio.
Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:
Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.
Infine, sono vietate le pratiche relative a:
E’ permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.
Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF – del MiPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato.
Tra questi ultimi, oltre ai contraenti che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, risultano anche le organizzazioni di rappresentanza a cui appartengono gli stessi contraenti, dietro specifica loro richiesta.
L’ICQRF dietro esplicita richiesta s’impegna sia a tutelare l’identità del denunciante o di chi si ritiene essere stato leso da una pratica commerciale vietata, sia le informazioni che se divulgate potrebbero ledere gli interessi del denunciante o del soggetto leso.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto di cessione.
L’ICQRF pubblica sul sito del MIPAAF i provvedimenti sanzionatori inflitti nonché una relazione annuale sull’attività svolta illustrando per ogni indagine l’esito e la decisione presa, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui sopra.
Sono mantenute all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, di cui alla legge 206/2005 relativa al Codice di consumo.
Il decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente.
Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.
All’art. 10 del Decreto sono elencate dettagliatamente l’entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie previste per le specifiche violazioni delle varie disposizioni normative. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 si fa riferimento al capo I (Sanzioni amministrative) della legge 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, ad eccezione del relativo art. 16 che prevede il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, disposizione quindi non applicabile nel caso in ispecie.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.