È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 35 del 12 febbraio 2016) il Decreto 3 febbraio 2016 del Ministero dell'Interno recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Le disposizioni del Decreto si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del Decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto è abrogata la parte seconda dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984, intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”.
Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento.
L'organizzazione del corso è affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.