Dal 1° gennaio 2018 i sacchetti ultraleggeri (sia per generi alimentari sia per quelli non alimentari) dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%.
Gli stessi sacchetti dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare indicato sullo scontrino fiscale o sul documento fiscale emesso quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino/documento fiscale emesso in relazione alla spesa.
Le sanzioni, in caso di violazione di queste norme sono pesantissime: da 2.500 a 25.000 euro. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia locale, ecc.). La norma è stata introdotta con il decreto legge Mezzogiorno del giugno scorso.
E’ consigliabile prestare la massima attenzione in fase di acquisto o riassortimento dei sacchetti per il proprio negozio. Si raccomanda, soprattutto, di ottenere dai fornitori la garanzia (meglio se scritta) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Quindi, la normativa attuale prevede che: possono essere commercializzate soltanto
1) le borse in plastica biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (monouso), certificate da organismi accreditati;
2) le borse in plastica leggere riutilizzabili, che rispettano determinati spessori di maniglie interne ed esterne e determinate percentuali di plastica riciclata, a seconda che siano fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari o NON alimentari.
3) le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron), che rispettano specifiche condizioni.