Dal 1° luglio a regime il DURC “on-line”

Pubblicato in GU 125 del 1° giugno il Decreto in materia di Durc on-line.

Il 1° luglio entrerà in vigore il Decreto attuativo della L. 78/2014 intitolato “semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC).

Come noto, il DURC è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (cioè della correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale); tale documento, inizialmente previsto nei soli appalti pubblici, è stato in seguito esteso ai lavori privati del settore edile, fino a coinvolgere gradualmente tutti i settori di attività ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale  nonché di benefici e sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti.

Attualmente la richiesta del DURC viene inoltrata in via telematica e gli Istituti hanno 30 giorni di tempo (trascorsi i quali vi è il silenzio assenso) per rilasciare, via PEC, l’attestato.

 

In questo panorama le nuove disposizioni semplificano gli adempimenti richiesti per l’acquisizione del documento, consentendo di verificare in tempo reale la regolarità; il Ministero del Lavoro, con circolare 19/2015, ha dettato le prime istruzioni operative (che dovranno essere integrate con quelle degli Istituti).

 

SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA

  • Amministrazioni, Enti, in appalti pubblici;
  • Organismi di attestazione SOA;
  • Impresa o lavoratore autonomo per la propria posizione o, previa delega dell’impresa stessa, chiunque vi abbia interesse;
  • Banche e intermediari finanziari, previa delega del titolare del credito, nelle cessioni di crediti certificati.

In relazione alle ultime due previsioni, mentre è da subito possibile la verifica da parte del proprio consulente (delegato ai sensi dell’art. 1, L. 12/1979), le aziende dovranno attendere alcune implementazioni informatiche per poter procedere direttamente alla richiesta.

 

REQUISITI DI REGOLARITÀ

La verifica riguarda i pagamenti dei contributi dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori autonomi stessi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine delle relative denunce contributive.

La circolare ministeriale precisa alcuni casi in cui, pur non essendo stati integralmente versati i contributi, sussiste comunque la regolarità ad esempio, in caso di rateizzazioni in corso; crediti in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario; sospensioni della cartella di pagamento da parte degli Agenti della Riscossione; “scostamento non grave” tra somme dovute e versate”, che si verifica quando la differenza non supera gli € 150,00 per gestione (comprensivi di eventuali oneri accessori).

 

ASSENZA DI REGOLARITÀ

Se non è possibile attestare la regolarità, gli Enti trasmetteranno via PEC l’invito a regolarizzare entro 15 giorni la propria posizione.

 

FORMAZIONE DEL DURC

In caso di regolarità, o di situazione regolarizzata entro i termini, verrà elaborato il DURC, che sarà disponibile in formato pdf non modificabile.

Il DURC così elaborato sarà utilizzabile nel procedimento per cui è stato richiesto e in ogni altro ambito in cui sia richiesta la verifica della regolarità (unicità del DURC).

 

DURATA

Il DURC regolare avrà validità di 120 giorni dalla data della verifica.

 

CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ

Alcune violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro (individuate nell’allegato A del DM), accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, sono ostative al rilascio del DURC.

L’azienda dovrà, com’era già in precedenza, autocertificare l’inesistenza dei provvedimenti suddetti, o il decorso del periodo indicato dall’allegato relativo a ciascun illecito, e depositare tale documento presso la DTL competente.  Rimangono valide le autocertificazioni già rilasciate e depositate.

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

In via transitoria, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, il rilascio del DURC avverrà con le modalità previgenti in determinati casi: certificazione dei crediti nei confronti delle PP.AA., per pagamento fatture, per procedura di emersione e in generale in tutti i casi in cui non sia possibile la verifica in tempo reale per mancanza di informazioni negli archivi telematici degli Istituti.

  • Data inserimento: 11.06.15