Credito di imposta formazione 4.0 e Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".
Il provvedimento è entrato in vigore il 18 maggio 2022.
Il D.L. prevede interventi in favore di imprese, lavoratori e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.
Queste le misure in materia di lavoro:
- credito di imposta formazione 4.0 (art. 22): il provvedimento aumenta, portandole rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le attività formative che danno diritto al credito d’imposta devono essere erogate da soggetti individuati con Decreto del Ministero per lo sviluppo economico e i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze vanno certificati secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto ministeriale.
- indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31): è riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici, in possesso di determinati requisiti. In particolare, i lavoratori dipendenti devono:
- aver beneficiato nel primo quadrimestre dell'anno 2022, per almeno una mensilità, dell'esonero dello 0,80% sui contributi IVS (di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021);
- non essere titolari dell’indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti regolata dall’art. 32 del D.L. medesimo.
Tale somma è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle una tantum per pensionati e titolari di reddito di cittadinanza (riconosciuti in via automatica dall’INPS).
Nel mese di luglio 2022, il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell’indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia contributiva, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.