Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che introduce ulteriori misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito una sintesi delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - per la cui piena operatività sono necessari interventi applicativi da parte dell’INPS e, per quanto concerne la Cassa integrazione in deroga, dalle Regioni – e delle disposizioni in materia di licenziamento.
Articolo 19
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Cassa integrazione ordinaria
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
In deroga alla normale procedura di cui all’art. 14 D.lgs. 148/2015, il decreto stabilisce che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in modalità telematica, entro i tre giorni successivi a quello di invio della comunicazione preventiva.
La domanda di concessione del trattamento va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I periodi CIGO per causale “emergenza Covid-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal D.lgs. 148/2015 per le causali “normali” di richiesta dell’intervento e sono neutri ai fini delle successive richieste di intervento CIGO. In altre parole, tali periodi non si computano nella durata di 52 settimane in un biennio mobile della CIGO (art. 12 D.lgs. 148/2015), né nella durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4 D.lgs. 148/2015).
È escluso il versamento del contributo addizionale.
Sono destinatari del trattamento i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal requisito dell’anzianità aziendale delle 90 giornate di effettivo lavoro alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Assegno ordinario Fondo di integrazione salariale
Analogamente a quanto previsto per la CIGO, i datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione FIS e che occupano mediamente più di 5 dipendenti, possono richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020 per una durata massima di nove settimane.
È escluso il versamento del contributo addizionale.
Sono destinatari del trattamento i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal requisito dell’anzianità aziendale delle 90 giornate di effettivo lavoro alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Articolo 20
La norma prevede la possibilità per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario con causale “emergenza Covid-19” per un periodo massimo di 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso.
Le aziende sono dal versamento del contributo addizionale.
Articolo 21
Analogamente a quanto disposto dall’art. 20, la norma introduce per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) che hanno in corso in assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
Anche in questo caso le aziende sono dispensate dal versamento del contributo addizionale.
Articolo 22
I datori di lavoro privato non rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, FSBA e FIS) hanno accesso al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga in caso di sospensione del rapporto di lavoro conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per un periodo non superiore a 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
Il trattamento è concesso dalle Regioni a fronte di un accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Le domande di trattamento sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. La prestazione è invece erogata dall’INPS sulla base dei decreti di concessione inviati dalla Regione all’Istituto.
Per la piena operatività della Cassa integrazione in deroga è necessario un intervento regolatorio delle Regioni. Al riguardo, ricordiamo che il 10 marzo scorso la Regione del Veneto ha sottoscritto con le Parti Sociali l’Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga applicabile nella nostra Regione concluso sulla base di quanto previsto in materia dal D.L. n. 9/2020 del 2 marzo.
Si è in attesa dell’emanazione delle Linee guida applicative, anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Cura Italia”.
IMPRESE ARTIGIANE
Ricordiamo che per le imprese artigiane è attiva la prestazione straordinaria erogata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) concessa per la specifica causale “emergenza Covid-19”. Per tali imprese l’accesso alla Cassa integrazione in deroga è residuale, essendo previsto solo qualora abbiano esaurito le prestazioni erogate dal Fondo.
Articoli 46 e 47
L’art. 46 stabilisce che dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto, è preclusa per 60 giorni l’attivazione della procedura di licenziamento collettivo a norma degli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Allo stesso modo, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
È previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti, quindi riduzione del personale, per giustificato motivo oggettivo.
Secondo il successivo articolo 47, non costituisce giusta causa di licenziamento l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona disabile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di fruire delle Strutture e Centri di assistenza a seguito della sospensione della loro attività stabilita dal Decreto Legge stesso.
In allegato alla presente notizia un prospetto riepilogativo degli ammortizzatori sociali richiedibili dalle imprese.