È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, contenente "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che riscrive la disciplina dei contratti di lavoro, delle misure di sostegno e inclusione delle famiglie e introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani.
Il Decreto è in vigore dal 5 maggio 2023.
Si riportano di seguito una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’introduzione di tale misura sancisce il superamento della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, ai quali è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.
Nel caso di licenziamento del beneficiario effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tali incentivi sono, tuttavia, riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL, ed il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato. Gli stessi, inoltre, sono cumulabili ed aggiuntivi rispetto agli esoneri contributivi l’assunzione di giovani e donne di cui alla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022) nonché rispetto a quelli previsti per l’assunzione di disabili (art. 13 della legge n. 68/1999).
L’articolo 19 dispone l’incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, a valere sulle risorse del Piano Nazionale “Giovani, donne, lavoro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, nonché del POC SPAO. Tali risorse, che saranno identificate in sede di programmazione, sono destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023.
Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In particolare, viene modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, in base al quale - se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.
Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.
In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:
Il decreto introduce rilevanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 104/2022).
In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali la durata del periodo di prova, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
In tale ottica, il decreto prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il provvedimento interviene, infine, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1, comma 1-bis, del D.lgs. n. 152/1997, come introdotto dal D.lgs. n. 104/2022) chiarendo che il datore è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio solo quando questi siano “integralmente” automatizzati e deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile è previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre del 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:
Il beneficio trova applicazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.
L’incentivo è cumulabile con quello all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
La disposizione prevede, inoltre, la possibilità per l’ANPAL, nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali SPAO e IOG, di riprogrammare, nel limite massimo di 700 milioni di euro, le misure relative all’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 e alla c.d. Decontribuzione Sud. Si tratta di una previsione sulla quale sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la portata e l’impatto sulle due misure di incentivazione.
Viene ulteriormente rafforzata di 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).
L’esonero parziale trova applicazione con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, secondo le seguenti aliquote:
Limitatamente al periodo di imposta 2023 la soglia dei c.d. fringe benefit che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Ai fini dell’attuazione della misura, i datori di lavoro dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Viene inoltre specificato che per le altre categorie di lavoratori il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro.
Nell’ambito delle disposizioni in materia di salute e sicurezza il provvedimento introduce alcune specifiche norme in materia di alternanza scuola – lavoro.
In primo luogo, si prevede l’obbligo per le imprese iscritte nel Registro dell’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica in cui indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti. L’integrazione al documento dovrà, inoltre, essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.
Con il decreto viene, inoltre, previsto, che la progettazione dei percorsi debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. A tal fine viene introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.
Allo stesso tempo, il provvedimento interviene anche in merito al Registro per l’alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di Commercio, con l’inserimento di ulteriori informazioni relative alle imprese ospitanti e che si riferiscono alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, all’esperienza maturata nei PCTO, all’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.
Viene, infine, prevista l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, nonché un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi.
Per il solo anno scolastico 2023-2024, viene poi estesa, anche agli studenti la copertura assicurativa da parte dell’INAIL, con esclusione tuttavia dell’infortunio in itinere. Si tratta, in particolare: