Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017: decontribuzione dei premi produttività in caso di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’art. 54 del D.L. 50/2017 introduce la decontribuzione dei premi di 2° livello nel caso in cui l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Il Decreto Legge 50/2017, tra le varie disposizioni, all’art. 54 introduce una decontribuzione dei premi di produttività, qualora la definizione dei suddetti premi sia il frutto di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella gestione e nell’organizzazione del lavoro. In particolare la norma prevede una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, su una quota del premio erogato, non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.Rimangono ferme le regole stabilite per la detassazione dei premi di 2° livello, di conseguenza le agevolazioni sono riconosciute a condizione che il premio di produttività sia di ammontare variabile e legato ad incrementi di produttività, reddittività, qualità efficienza ed innovazione e sia previsto nell’ambito di un contratto collettivo di 2° livello, aziendale o territoriale; tale accordi, per ottenere l’agevolazione contributiva, devono essere sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017.In merito al coinvolgimento dei lavoratori, valgono le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016; in particolare l’art. 4  precisa che il predetto coinvolgimento si realizza attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obbiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.Il Ministero precisa che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui sopra i gruppi di semplice consultazione, addestramento e formazione.

  • Data inserimento: 10.05.17