Decreto Legislativo 185/2016. Lavoro accessorio. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con Circolare n. 1/2016 fornisce i primi chiarimenti in ordine alla comunicazione preventiva in caso di lavoro accessorio.

In materia di lavoro accessorio, il Decreto Legislativo 185/2016, modificando l’art. 49 del D.Lgs. 81/2015, ha introdotto in capo al committente l’obbligo di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa all’ufficio territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 1/2016 ha fornito le prime indicazioni per espletare tale adempimento.

In primo luogo la comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ogni ufficio territoriale dell’ispettorato. Per quanto riguarda la provincia di Vicenza l’indirizzo è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

In secondo luogo, l’email deve essere priva di qualsiasi allegato e il corpo della stessa deve riportare:

  • i dati del committente (codice fiscale e ragione sociale da indicare anche nell’oggetto della e-mail);
  • i dati anagrafici o il codice fiscale di ogni singolo lavoratore impegnato nella prestazione di lavoro accessorio;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 

Con le medesime modalità sopra descritte devono essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, queste comunicazioni devono essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.

Quanto sopra descritto vale per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio.

I committenti imprenditori agricoli comunicano, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavorare, il luogo e la durata della prestazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Nella circolare si precisa che, oltre alla comunicazione preventiva, il committente deve continuare ad effettuare la dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

L’assenza, oltre che della comunicazione preventiva, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, determina l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

  • Data inserimento: 18.10.16