La sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2013, n. 20060, ha chiarito alcuni punti controversi del D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità “amministrativa” da reato degli enti/imprese.
Nel caso concreto, il giudice di merito aveva pronunciato sentenza di assoluzione di una banca ritenendo non sussistente la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs.231/2001 in quanto il dirigente bancario imputato era stato assolto, e quindi anche l’istituto bancario andava ritenuto esente da qualsiasi responsabilità.
Il pubblico ministero ha successivamente presentato ricorso in Cassazione e la suprema Corte lo ha accolto sulla base del seguente ragionamento: non si può ritenere automaticamente esclusa la responsabilità amministrativa della banca in conseguenza dell’assoluzione di un suo manager.
Infatti, una volta accertata la sussistenza del reato ed accertato che il funzionario originariamente incriminato non lo ha commesso, non si può escludere affatto che la condotta di reato possa essere stata realizzata con altre modalità ed in tempi diversi.
Pertanto, un’eventuale sentenza di assoluzione dell’impresa dovrà essere adeguatamente motivata ed il giudice di merito dovrà procedere in concreto all’esame degli elementi costitutivi dell’illecito contestato e poi concludere per un’eventuale assoluzione. La responsabilità (amministrativa) della banca “ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria”(nel caso specifico, un funzionario).
Perché sussista la responsabilità amministrativa dell’impresa è sufficiente che sia compiuto un reato da parte di un soggetto riconducibile all’ente/impresa “ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile.” Tant’è vero che il D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente/impresa anche “quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile” (art. 8, comma 1, lett. a).
Con la stessa sentenza la Cassazione ha colto l’occasione per argomentare sull’applicazione della prescrizione in materia di responsabilità amministrativa: anche se il reato da cui dipende l’illecito amministrativo risulta prescritto, tale prescrizione impedisce all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo ma non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già iniziato. Pertanto, se la contestazione dell’illecito all’ente/impresa è già avvenuta, l’atto iniziale del giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento.