Con la Sentenza n. 1824 del 21 marzo 2012 la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che riteneva non applicabile la responsabilità amministrativa, prevista dal D.lgs. 231/2001, nei confronti di una società che aveva adottato tempestivamente (cioè prima della commissione del reato) il modello organizzativo.
Nel caso specifico, il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della società avevano commesso il reato previsto dall’art. 25 ter, comma 1, (lett. a, r) del D. Lgs. 231/2001, diffondendo notizie false volte ad alterare il valore delle azioni della società tramite la manipolazione dei dati e della bozza dei comunicati stampa elaborati dagli uffici competenti.
Tale illecito avrebbe potuto configurare la responsabilità amministrativa della società con conseguente applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie alla stessa .
Già il giudice di primo grado aveva ritenuto la società non responsabile del reato in quanto aveva predisposto ed attivato preventivamente un modello organizzativo idoneo a prevenire l’illecito.
In merito veniva rilevato il comportamento particolarmente scrupoloso della società che, subito dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 231, si era attivata per implementare il modello organizzativo facendo riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria e costituendo l’organo di vigilanza individuato in un soggetto (il responsabile dell’internal auditing) di comprovata competenza e sottoposto alle dirette dipendenze del presidente.
Inoltre, il modello organizzativo della società prevedeva: una procedura specifica per la gestione delle informazioni riservate e per la comunicazione al mercato dei dati; la regolamentazione dei flussi informativi verso l’organismo di vigilanza ed obblighi di verifica annuale per i principali atti societari e per la validità delle procedure di controllo; il modello era conosciuto ed osservato dai funzionari interni ed era stato previsto un sistema disciplinare nel caso d’inosservanza dello stesso.
L’analisi del giudice di primo grado si spinge fino alla valutazione del modello adottato concludendo che le procedure previste erano efficaci rispetto al reato commesso dai vertici aziendali, in quanto, se fossero state rispettate, sarebbe stato impossibile realizzare l’illecito che era da addebitare al comportamento dei dirigenti in contrasto con le regole interne del modello organizzativo.
Sostanzialmente anche la Corte di Appello accoglie tali considerazioni: se l’elusione del modello è fraudolenta la società non dovrà rispondere amministrativamente del reato in quanto il comportamento fraudolento da parte dei responsabili della società, inosservante delle procedure interne, non può essere impedito da nessun modello organizzativo.
Questa decisione appare molto importante perché individua quelli che sono i parametri per una sentenza di assoluzione da responsabilità amministrativa.
Va valutato il comportamento della società per cui l’adozione di un modello efficace, la costituzione di un organismo di controllo competente ed indipendente, la divulgazione del modello e la predisposizione di un sistema disciplinare che assicuri l’osservanza delle regole interne adottate, escludono la punibilità dell’impresa in quanto non rimproverabile.