Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 – correttivi al jobs act

Dall'8 ottobre u.s. è in vigore il decreto correttivo del Jobs Act.

Il D.lgs. 185/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre ed entrato in vigore l’8 ottobre u.s., prevede una serie di correttivi su vari istituti già disciplinati dai precedenti decreti legislativi del Jobs Act.

In attesa delle indicazioni ministeriali specifiche, specie con riguardo ad alcuni istituti, proponiamo in sintesi le principali disposizioni che trovano immediata applicazione.

Collocamento obbligatorio

La nuova disciplina introdotta all’art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 151/2015 prevede che i lavoratori già disabili, prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti  tramite il collocamento obbligatorio sono computati nella quota di riserva nel caso abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. In precedenza la norma prevedeva tale possibilità solo se la riduzione della capacità lavorativa era superiore al 60%.

Vengono riviste anche la sanzioni in caso di mancato adempimento all’obbligo di assunzione del disabile. In particolare viene modificato l’art. 15 della Legge 68/1999, prevedendo che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma  di € 153,20 al giorno (pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo) per ciascun disabile che risulta non occupato nella medesima giornata, (naturalmente per cause non imputabili al datore di lavoro). La norma prevede che per tale violazione trovi applicazione l’istituto della diffida, pertanto, in relazione alla quota non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviata dagli uffici, il datore di lavoro è ammessa al pagamento della sanzione nella misura di ¼ del massimo.

Apprendistato

Il decreto interviene sull’apprendistato di alta formazione e ricerca per rendere più veloce l’applicazione dell’istituto. In particolare si prevede che la regolamentazione e la durata dei percorsi è affidata alle Regioni sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori; il precedente testo prevedeva invece l’accordo tra le Regioni e le parti sociali.

All’art. 55 del D.Lgs. 81/2015 viene introdotto il comma 2-bis che prevede la possibilità di prorogare fino ad un anno i contratti di  apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, stipulati ai sensi del D.Lgs. 167/2001 (Testo Unico in materia di apprendistato), in corso alla data del 8 ottobre 2016, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Lavoro Accessorio

Le disposizioni integrative e correttive più rilevanti al D. Lgs. 81/2015 riguardano il lavoro accessorio.

Viene sostituito il comma 3 dell’art. 49. La modifica riguarda la comunicazione preventiva da effettuare nel caso di ricorso al lavoro accessorio.

Tale comunicazione va inviata alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mediante sms o posta elettronica, e deve contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, oltre al luogo, al giorno e all’ora di inizio e di fine della prestazione.

Ciò vale per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio. I committenti imprenditori agricoli comunicano, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavorare, il luogo e la durata della prestazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni

Al momento, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al modello di comunicazione da utilizzare ed al numero di telefono e all’indirizzo cui inviare la comunicazione, si suggerisce di inviare alla DTL di Vicena, tramite e mail (anche tramite PEC) un modulo redatto in forma libera contenente i dati richiesta dalla norma.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

CIGO

 

A partire dall’8 ottobre 2016, per la presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non evitabili (caso tipico: eventi meteo) il termine per presentare all’INPS l’istanza di concessione della CIGO per sospensione o riduzione dell’attività, è spostato al fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dell’evento.

Ciò consentirà alle imprese di raggruppare, se necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando la relazione richiesta dalla circolare INPS n. 139/2016 unitamente ai bollettini meteo.

 

CIGS

 

La vecchia norma prevedeva che la sospensione o riduzione di orario non potesse iniziare prima che fossero trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza col sistema CIGS on line.

Ora viene stabilito che la sospensione o la riduzione di orario a seguito di intervento di CIGS deve iniziare entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

La sospensione e la riduzione di orario quindi possono iniziare anche dal giorno successivo all’inoltro della domanda.

 

Dimissioni on line

 

La trasmissione dei moduli le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

I soggetti abilitati quindi in definitiva sono:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali;
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazione;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Data inserimento: 12.10.16