Il giorno 11 aprile scorso anche il Ministero del Lavoro, dopo i primi chiarimenti emessi dal Ministero della Giustizia, ha pubblicato la propria circolare esplicativa del D. Lgs. 39/2014. Il Dicastero ha fornito precisazioni in ordine al campo di applicazione delle nuove disposizioni e al personale interessato dalle stesse.
Per quanto riguarda al primo aspetto (campo di applicazione) il nuovo obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario, incombente dal 6 aprile scorso in capo ai datori di lavoro, riguarda esclusivamente i (nuovi) rapporti di lavoro costituiti a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme (6 aprile) e non si applica ai rapporti in essere a tale data.
Il Ministero precisa che l’obbligo citato è relativo alle tipologie di lavoro subordinato e alle forme di attività di natura autonoma che comportino contatto continuativo con i minori (quali ad esempio collaborazioni a progetto o associazione in partecipazione). Sono esclusi dall’ambito di operatività delle nuove norme i rapporti di volontariato e i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter.
Con riferimento al secondo aspetto (personale interessato dall’obbligo) l’adempimento dell’obbligo deve circoscriversi alle sole attività professionali che implichino un contatto necessario ed esclusivo con i minori (insegnati di scuole pubbliche e private, conducenti di autobus, animatori turistici per bambini e ragazzi, istruttori sportivi per bambini e ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche etc.). Dalla lettura della circolare sembrano al di fuori della previsione normativa quelle attività caratterizzate da un contatto occasionale, sporadico con i minori, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata (es. parrucchiere, estetista, gelatai etc.).