In data 23 settembre 2015, con entrata in vigore il 24 settembre, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale l’ottavo decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act), recante le disposizioni di “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico delle imprese e dei cittadini in materia di lavoro e pari opportunità”.
All’interno del decreto una sezione è dedicata alla revisione di alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legisalzione sociale (art. 22): di seguito riportiamo una sintesi delle variazioni.
Lavoro irregolare
Gli importi della cd. “maxisanzione” per il lavoro “nero” sono suddivisi “ a fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Inoltre viene rientrodotta la procedura della diffida (in precedenza abrogata dal DL 145/2013), che consente di regolarizzare le violazioni accertate. Infine, la regolarizzazione è subordinata la mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un certo periodo di tempo.
L’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sarà sanzionato nelle seguenti misure, da intendersi per ogni lavoratore:
Viene reintrodotto, l’istituto della diffida: pertanto, in caso di regolarizzazione del rapporto, si verrà ammessi al pagamento della sanzione nella misura minima prevista per ogni fascia.
La regolarizzazione per ottemperare la diffida, dovrà consistere nell’assunzione:
In entrambi i casi bisognerà effettivamente mantenere in servizio il lavoratore regolarizzato per almeno tre mesi.
Nel caso dell’impiego irregolare di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa, le sanzioni sono aumentate del 20% e la diffida non è applicabile. Naturalmente per questi due casi deve essere considerato anche l’aspetto penale.
Sospensione dell’attività
Cambiamenti anche in relazione alla sospensione dell’attività. Ricordiamo che questa interviene:
Per poter far revocare la misura, e quindi riprendere l’attività, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento di una sanzione: l’importo di quest’ultima passa da € 1.950 ad € 2.000, ma mentre in passato l’intera somma doveva sempre essere versata subito e per intero, ora è possibile anche versare un “acconto” del 25% e poi versare il rimanente entro 6 mesi, maggiorato del 5%.
Libro Unico
La sanzione di base per l’omessa o infedele registrazione sul LUL rimane quella già in vigore (da € 150 ad € 1.500); cambia invece l’articolazione in base al numero dei lavoratori coinvolti o ai mesi di riferimento:
“Omessa registrazione”: si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato;
“Infedele registrazione”: scritturazione dei dati diversa per qualità o quantità dalla prestazione lavorativa effettivamente resa o dalle somme effettivamente erogate.
La mancata conservazione per la durata di 5 anni dall’ultima registrazione è punita con la sanzione da 100 a 600 euro.
Consegna al lavoratore della busta paga
Alla mancata o ritardata consegna del prospetto paga, e l’omissione o l’inesattezza delle registrazioni riportate nel prospetto paga si applica la sanzione da € 150 a 900.
Anche in questo caso se il fatto si riferisce a:
Assegni familiari
Vengono rivisti al ribasso gli importi minimi e massimi della sanzione di base per la mancata corresponsione degli assegni familiari: da € 500 a € 5.000.
Anche qui tuttavia viene introdotta un’articolazione in base al tempo e/o ai lavoratori: