Decreto Legislativo n. 22/2015 sulla nuova prestazione di disoccupazione (NASpI) e il contratto di ricollocazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 con le disposizioni in materia di nuova indennità di disoccupazione (NASpI) e contratto di ricollocazione.

In data 06 marzo 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il secondo decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act). in materia di indennità di disoccupazione involontaria, prevedendo un riordino dell’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) introdotta a suo tempo dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).

Proponiamo di seguito una sintesi delle principali caratteristiche del nuovo istituto:

 

Art. 1 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASPI

Il decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, un’indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI). La nuova indennità sostituisce l’ASPI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 

Artt. 2 e 3– Destinatari e Requisiti

La NASPI è destinata ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che presentano i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione

La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che si sono dimessi per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure conseguenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si svolgono presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

 

Artt. 4 e 5 - Misura e Durata

La NASPI è rapporta alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L’ammontare è pari al  75% della retribuzione  di riferimento,  fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro. L’ importo massimo dell’indennità mensile è 1.300 euro per il 2015.

La Naspi si riduce del 3% ogni mese , a decorrere dal 4° mese.

La NASPI viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane (1,5 anni, 18 mesi).

 

Artt. 6 e 7 – Domanda, decorrenza e condizionalità

La domanda va presentata all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dall’ 8°giorno (se la domanda è presentata nei primi 8 giorni) oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

 

L’erogazione della NASPI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di formazione , nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti . Viene rimandata ad un Decreto Ministeriale la definizione delle condizioni e modalità attuazione delle disposizioni di condizionalità  e le relative sanzioni per il lavoratore.

 

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata della NASPI (dell’importo che non gli è stato ancora erogato), in un’unica soluzione a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; l’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Per ottenere l’anticipo il lavoratore deve presentare domanda in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

 

Artt. 9 e 10 – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e autonomo

L’indennità NASPI non è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale; in questo caso il lavoratore decade dal diritto alla prestazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi, l’indennità è compatibile ma non cumulabile, pertanto la prestazione viene sospesa.

Nel caso di svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale,  l’indennità NASPI è compatibile e parzialmente cumulabile a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS, entro 30 gg dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto; in questo caso l’indennità viene ridotta di un importo corrispondente all’ 80% del reddito annuo previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito che prevede di ottenere. In questo caso la NASPI viene ridotta di un importo corrispondente all’ 80% del reddito annuo previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

 

Art. 11 – Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • inizio nuova attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui al precedente art. 9
  • inizio nuova attività autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui al precedente art. 10
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

 

Art. 15 – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa

Rimandando ad una lettura del testo dell’art. 15 per un completa disamina della disposizioni, in questa sede si rileva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS –COLL. Per avere diritto alla prestazione, i collaboratori devono far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e devono avere versato 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, oppure possano far valere un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito pari almeno alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La DIS – COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultanti dai versamenti effettuati ed è pari al è pari al  75% dello stesso reddito,  fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro. L’ importo massimo dell’indennità mensile è 1.300 euro per il 2015. La DIS- COLLN si riduce  del 3% ogni mese , a decorrere dal 4° mese.

La DIS – COLL viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto e l’evento stesso.

 

Art. 16 – Assegno di disoccupazione

Viene erogato a partire dal 1 maggio 2015 ai percettori di NASPI che abbiano esaurito il diritto entro il 31 dicembre 2015. Per ottenere l’assegno il richiedente deve essere privo di occupazione, deve trovarsi in una situazione  economica di bisogno e deve aderire ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. Spetterà ad uno specifico Decreto Ministeriale definire la situazione economica di bisogno e stabilire l’individuazione dei criteri di priorità nell’accesso alle risorse.

L’assegno è erogato  mensilmente per una durata di 6 mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale

 

Art. 17 – Contratto di ricollocazione

Si tratta di un accordo sottoscritto tra il soggetto in stato di disoccupazione e i servizi per l’impiego (pubblici o privati) per l’erogazione di servizi di ricollocazione a seguito della presentazione di un voucher. In pratica, al lavoratore disoccupato viene riconosciuto il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione; ciò avviene attraverso il riconoscimento di una dote individuale di ricollocazione che il lavoratore può spendere presso i soggetti accreditati, purchè effettui la procedura di definizione del profilo professionale e partecipi attivamente alle iniziative di ricerca, addestramento e qualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro.

L’ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo professionale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto ad incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

  • Data inserimento: 19.03.15