Decreto Milleproroghe: conversione in legge. Novità in materia di lavoro.

Con la legge 27 febbraio 2017 n. 19, convertito il decreto Milleproroghe.

Il 27 febbraio 2017 è stata approvata la legge di conversione del Decreto Legge n. 244/2016 - decreto Milleproroghe.  Molte le novità introdotte nel testo originario del decreto nel corso dell’iter di conversione in legge. Per quanto riguarda l’ambito del diritto del lavoro, tra le varie disposizioni approvate in via definitiva dal Parlamento si evidenziano l’intervento sull’obbligo di assunzione dei disabili, sull’invio telematico del LUL, sulla comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni di almeno un giorno e sull’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.

Riportiamo di seguito una sintesi degli interventi.

 

Obbligo assunzione disabili

La legge 19/2017 prevede il rinvio al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell’obbligo di assumere il disabile per le imprese che occupano almeno 15 dipendenti, che non hanno effettuato nuove assunzioni.

Si ricorda che la riforma operata dal Jobs Act in materia, prevedeva che, entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, avrebbero dovuto procedere all’assunzione di un lavoratore disabile, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.

Era prevista inoltre una ulteriore sospensione dei termini: nel caso in cui tali datori di lavoro avessero effettuato una nuova assunzione, la decorrenza degli obblighi scattava non entro i canonici 60 giorni previsti per la generalità dei datori di lavoro ma, qualora non avessero effettuato una seconda nuova assunzione, solo dopo ulteriori dodici mesi.

Tali disposizioni quindi troveranno applicazione a partire dal 2018.

 

Obbligo di invio telematico del LUL al Ministero del Lavoro

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 151/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2017 il LUL dovrebbe essere tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro.

Nelle realtà il Ministero non ha mai emanato il relativo decreto che doveva stabilire le modalità tecniche ed organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL; di conseguenza si è prorogato al 1 gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del lavoro dei dati contenuti nel LUL.

 

Comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni di almeno 1 giorno

Sul punto ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza) ha previsto l’istituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), finalizzato a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il relativo decreto ministeriale di attuazione del SINP è stato emanato solo il 25 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2016: lo stesso prevede che entro 6 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro il 12 aprile 2017), i datori di lavoro dovranno comunicare all’INAIL, ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro, di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento.

Motivi organizzativi e di opportunità hanno fatto slittare di ulteriori 6 mesi il predetto obbligo, che entrerà pertanto in vigore a partire dal 12 ottobre 2017.

 

DIS-COL

 

Il decreto proroga al 30 giugno 2017 la sperimentazione per il riconoscimento della disoccupazione (DIS-COL) ai collaboratori coordinati e continuativi in caso di cessazione del contratto di lavoro.

Ricordiamo che per avere diritto alla prestazione il collaboratore deve essere in stato di disoccupazione e allo stesso devono essere stati accreditati almeno 3 mesi di contributi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto ed il predetto evento.

 

Per quanto riguarda la durata e la misura dell’indennità, la stessa è corrisposta per un massimo di 6 mesi e comunque non superiore alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo sopra indicato; l’indennità è pari al 75% dell’importo del compenso del collaboratore ma, in ogni caso, non superiore a 1.300 euro mensili per un massimo di sei mesi in un anno.

  • Data inserimento: 06.03.17